Art. 9. Relazione al Parlamento 1. Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione riferisce al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno sull'attuazione e gli effetti delle disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge.
Nota all'art. 9: - Per il titolo della legge n. 763/1981 si veda in nota all'art. 1.