Art. 3.
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991.
 
                               COSSIGA
 
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                     DE  MICHELIS,   Ministro  degli  affari   esteri
 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI