La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             Definizione 
  1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire  l'interesse
generale della comunita' alla  promozione  umana  e  all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso: 
    a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
    b) lo svolgimento di attivita' diverse -  agricole,  industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo  di
persone svantaggiate. 
  2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con
la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano. 
  3. La  denominazione  sociale,  comunque  formata,  deve  contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale". 
 
    

    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
    sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
    con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
    disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
    rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
    atti legislativi qui trascritti.