Art. 10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attivita' di assistenza e di consulenza 1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Nota all'art. 10: - La legge n. 1815/1939 reca: "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".