Art. 12. 
                       Disciplina transitoria 
  1. Le cooperative sociali gia' costituite alla data di  entrata  in
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale
data alle disposizioni in essa previste. 
  2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli  atti  costitutivi
alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del  codice  civile,
essere adottate con le  modalita'  e  la  maggioranza  dell'assemblea
ordinaria stabilite dall'atto costitutivo. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 novembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il  testo  degli articoli 2365 e 2375, secondo comma,
          del codice civile e' il seguente:
             "Art.  2365  (Assemblea  straordinaria).  -  L'assemblea
          straordinaria  delibera   sulle   modificazioni   dell'atto
          costitutivo  e  sull'emissione  di  obbligazioni.  Delibera
          altresi' sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a  norma
          degli articoli 2450 e 2452".
             "Art. 2375 (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea),
          secondo  comma  . - Il verbale dell'assemblea straordinaria
          deve essere redatto da un notaio".