Art. 6. 
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14
                       dicembre 1947, n. 1577 
  1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale
deve essere trasmessa, a  cura  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, entro quaranta  giorni  dalla  data  del  verbale
stesso, alla regione  nel  cui  territorio  la  cooperativa  ha  sede
legale"; 
    b) all'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma
sono disposti previo parere  dell'organo  competente  in  materia  di
cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha  sede
legale"; 
    c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine,  le
parole: "Sezione cooperazione sociale"; 
    d) all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le coop-
erative  sociali  sono  iscritte  nella  sezione   cui   direttamente
afferisce l'attivita' da esse svolta". 
 
          Note all'art. 6:
             -  Il  testo  dell'art.  10 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947,
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  10  (Poteri  degli   ispettori).   -   Gli   enti
          ispezionati  hanno  l'obbligo  di  mettere  a  disposizione
          dell'ispettore tutti i libri, i registri e i documenti e di
          fornire altresi' i dati, le informazioni  e  i  chiarimenti
          che fossero loro richiesti.
             Di  ogni ispezione deve essere redatto processo verbale.
          Il  verbale  e'  redatto  in   tre   originali   datati   e
          sottoscritti   oltre   che   dall'ispettore,   dal   legale
          rappresentante dell'ente, il quale puo' farvi iscrivere  le
          sue osservazioni.
             Entro  quindici  giorni  dalla  data  del verbale l'ente
          ispezionato puo' presentare ulteriori osservazioni.
             L'ispettore e' tenuto al segreto d'ufficio.
             Uno degli originali rimane presso l'ente, gli altri  due
          vengono trasmessi dall'ispettore all'associazione nazionale
          che  ha disposto la ispezione o al Ministero, a seconda che
          si  tratti  di   ispezione   ordinaria   e   di   ispezione
          straordinaria.
             Se  l'ispezione riguarda cooperative agricole, una copia
          del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,   al   Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dalla
          data del verbale.
             Tale  adempimento  deve  essere effettuato nei confronti
          del Ministero dell'industria e commercio, ove  trattasi  di
          cooperative di produzione.
             Se  l'ispezione  riguarda cooperative sociali, una copia
          del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale,  entro  quaranta  giorni
          dalla  data  del  verbale  stesso,  alla  regione  nel  cui
          territorio la cooperativa ha sede legale".
             -  Il  testo  dell'art.  11  del  medesimo D.L.C.P.S. n.
          1577/1947, cosi' come modificato dall'art. 4 della legge  8
          maggio  1949, n. 285, e come ulteriormente modificato dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  11  (Effetti  delle  ispezioni).  -  In  caso  di
          constatate  gravi  irregolarita', il Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale entro un mese dal ricevimento  del
          verbale,  ha facolta', valutate le circostanze del caso, di
          diffidare l'ente a provvedere alla  regolarizzazione  entro
          un termine stabilito.
             Ove  l'ente  non  ottemperi  entro  il termine stabilito
          dalla diffida di cui al primo comma del presente  articolo,
          il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
          la  commissione  centrale,  puo',  nei  casi  piu'   gravi,
          decretare   la   cancellazione   dell'ente   dal   registro
          prefettizio e dallo  schedario  generale,  nonche'  la  sua
          decadenza   da   ogni   beneficio  di  legge,  qualora  non
          concorrano motivi per  i  provvedimenti  di  cui  al  regio
          decreto-legge  30 dicembre 1926, n.  2288, convertito nella
          legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e al  regio  decreto-legge
          11  dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno
          1931, n. 998, nonche' agli articoli 2543,  2544,  2545  del
          codice civile.
             I provvedimenti di cui al precedente comma, allorche' si
          tratti di cooperative agricole, sono disposti dal Ministero
          del  lavoro  e  della previdenza sociale, previa intesa con
          quello dell'agricoltura e delle foreste, ed ove trattasi di
          cooperative  di  produzione,  previa  intesa   con   quello
          dell'industria e commercio.
             Per  le  cooperative  sociali  i provvedimenti di cui al
          secondo  comma  sono  disposti  previo  parere  dell'organo
          competente in materia di cooperazione della regione nel cui
          territorio la cooperativa ha sede legale".
             -   Per   il  testo  vigente  dell'art.  13  del  citato
          D.L.C.P.S. numero 1577/1947, si veda in nota all'art. 3.