Art. 7. 
                          Regime tributario 
  1. Ai trasferimenti di beni per successione o  donazione  a  favore
delle cooperative sociali si applicano le disposizioni  dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
637. 
  2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle
imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito  della  stipula  di
contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad  immobili
destinati all'esercizio dell'attivita' sociale. 
  3. Alla tabella A, parte  II,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto il seguente numero: 
   "41- bis) prestazioni di carattere  socio-sanitario  ed  educativo
rese da cooperative sociali". 
 
          Note all'art. 7:
             -   Il   testo   dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  637/1972
          (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni)  e'
          il seguente:
             "Art.  3  (Esenzioni).  -  Sono  esenti  dall'imposta  i
          trasferimenti a favore dello Stato,  delle  regioni,  delle
          province  e  dei comuni e quelli a favore di enti pubblici,
          di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute  e  di
          ospedali  pubblici  senza  fine  di lucro, che abbiano come
          scopo  esclusivo  l'assistenza,  lo  studio,   la   ricerca
          scientifica,  l'educazione,  l'istruzione o altre finalita'
          di pubblica utilita'.
             I trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni  o
          associazioni  riconosciute,  diversi da quelli indicati nel
          comma precedente, sono esenti  dall'imposta  qualora  siano
          stati disposti per le finalita' di cui al comma medesimo.
             Nell'ipotesi di cui al secondo comma l'ente beneficiario
          deve  dimostrare,  entro cinque anni dalla data di apertura
          della successione o dalla data della  donazione,  di  avere
          impiegato  i  beni  o  diritti ricevuti o la somma ricavata
          dalla loro vendita o cessione per  il  conseguimento  delle
          finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
          di  tale  dimostrazione  esso  decade  dall'esenzione ed e'
          tenuto al pagamento dell'imposta, con gli interessi  legali
          dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
             Per  gli  enti  pubblici  esteri  e  per le fondazioni e
          associazioni  costituite  all'estero  le  disposizioni  del
          presente    articolo   si   applicano   a   condizione   di
          reciprocita'".
             Le disposizioni  dell'art.  3  del  D.P.R.  n.  637/1972
          (soprariportate)  sono  state  sostituite  dall'art.  3 del
          testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle
          successioni  e  donazioni,  approvato con D.Lgs. 31 ottobre
          1990, n. 346, del seguente tenore:
             "Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta).  -  1.
          Non  sono  soggetti  all'imposta  i  trasferimenti a favore
          dello Stato, delle regioni, delle province  e  dei  comuni,
          ne'  quelli  a  favore  di  enti pubblici e di fondazioni o
          associazioni legalmente riconosciute, che hanno come  scopo
          esclusivo  l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
          l'educazione,  l'istruzione  o  altre finalita' di pubblica
          utilita'.
             2. I trasferimenti  a  favore  di  enti  pubblici  e  di
          fondazioni  o associazioni legalmente riconosciute, diversi
          da  quelli  indicati  nel  comma  1,  non   sono   soggetti
          all'imposta  se sono stati disposti per le finalita' di cui
          allo stesso comma.
             3. Nei casi di cui  al  comma  2  il  beneficiario  deve
          dimostrare,    entro    cinque    anni    dall'accettazione
          dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
          di avere impiegato i beni o diritti  ricevuti  o  la  somma
          ricavata  dalla loro alienazione per il conseguimento delle
          finalita'  indicate  dal  testatore  o  dal  donante.    In
          mancanza  di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento
          dell'imposta con gli interessi legali  dalla  data  in  cui
          avrebbe dovuto essere pagata.
             4.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          condizione di reciprocita' per gli enti pubblici  esteri  e
          per le fondazioni e associazioni costituite all'estero".
             -  La  tabella  A,  parte  II,  del  D.P.R.  n. 633/1972
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          concerne i beni e servizi soggetti all'aliquota del  4  per
          cento.