Art. 4. 
  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente   legge,
valutato in annue L.  370.000.000  a  decorrere  dall'anno  1991,  si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1991
all'uopo  utilizzando  parte   dell'accantonamento   "Riforma   della
dirigenza statale". 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 27 novembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del 
                                    Consiglio dei Ministri 
                                  CARLI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI