Art. 2. 1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284. 2. I programmi esecutivi annuali sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data di inizio delle attivita'. 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il parere del comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma del citato articolo 3 della legge n. 284 del 1985. 4. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico puo' essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma. 5. Tutte le spedizioni o attivita' intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalita' di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 284/1985 (Programma nazionale di ricerche in Antartide) e' il seguente: "Art. 2 (Compiti del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica). - Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, fatte salve le competenze del Ministro degli affari esteri per gli adempimenti di carattere internazionale previsti dal trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di: 1) formulare il programma di cui al precedente articolo 1, avvalendosi a tal fine della commissione di cui al successivo articolo 4; 2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3; 3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti, in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4, dagli enti di cui all'articolo 6, responsabili dell'attuazione del programma; 4) vigilare sull'attuazione del programma nazionale di ricerche in Antartide, nel rispetto delle norme previste dal trattato sull'Antartide; 5) presentare, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione al CIPE e al Parlamento sullo stato di avanzamento del programma. "Art. 3 (come modificato dall'art. 3 della presente legge) (Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide). - 1. E' istituito presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica il comitato consultivo interministeriale per l'Antartide con i compiti di: 1) esprimere pareri sul programma nazionale e sui relativi programmi esecutivi; 2) esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma; 3) formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma nazionale con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide; 4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo III del trattato sull'Antartide. 2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni: a) Ministero degli affari esteri; b) Ministero del bilancio e della programmazione economica; c) Ministero del tesoro; d) Ministero della difesa; e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) Ministero della marina mercantile; g) Ministero delle partecipazioni statali; h) Ministero della sanita'; i) Ministero dell'ambiente; l) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Del comitato fanno altresi' parte il vice presidente della commissione scientifica nazionale per l'Antartide e il responsabile dell'attuazione del programma nominato dall'ENEA. 4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni statali, di volta in volta interessate, nonche' esperti designati dagli enti che partecipano al programma. Art. 4 (come modificato dall'art. 3 della presente legge) (Commissione scientifica nazionale per l'Antartide). - 1. E' istituita presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la commissione scientifica nazionale per l'Antartide con i compiti di: 1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale e dei relativi programmi esecutivi annuali; 2) assicurare il collegamento con gli organi scientifici del trattato; 3) coordinare le attivita' di ricerca italiane con quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide; 4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte le iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso; 5) raccogliere tutti gli elementi utili ai fini dell'elaborazione della relazione annuale del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2; 6) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attivita' scientifiche svolte in Antartide. 2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta da: a) due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile; c) un esperto designato dal Ministro della sanita'; d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente; e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST); f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING); i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS). 2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno. 3. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati. Art. 5 (Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide). - 1. Tutte le spedizioni o attivita' intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. 2. L'autorizzazione e' subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, delle finalita' scientifiche dell'iniziativa, dell'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attivita' autorizzate. Art. 6 (Attuazione del programma). - 1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa per i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalita' opera- tive stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Il Ministero della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilita'. 3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare. 4. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attivita' sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati della presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge. 5. Con apposito regolamento il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico- accessorio e previdenziale del personale impegnato nelle attivita' in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti".