Art. 2.
  1.  Per  la  predisposizione,  l'approvazione  e  l'attuazione  dei
programmi   quinquennali  di  cui  all'articolo  1  e  dei  programmi
esecutivi  annuali  si  applicano  le  disposizioni  contenute,   con
riguardo  al  programma  nazionale  di  ricerche  in Antartide per il
periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge  10  giugno
1985, n. 284.
  2.  I  programmi  esecutivi  annuali sono presentati almeno un anno
prima e approvati almeno otto mesi prima della data di  inizio  delle
attivita'.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica   presenta   al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  (CIPE)  ogni  tre  anni  il  programma del
successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della  scienza
e  della  tecnologia  (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il
parere del comitato consultivo interministeriale per  l'Antartide,  a
norma del citato articolo 3 della legge n. 284 del 1985.
  4. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle
ricerche  da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali,
non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi
di ricerca fuori dal territorio antartico puo' essere autorizzato  se
necessario  ad  assicurare  un  approccio  organico  e  complessivo a
problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.
  5. Tutte le spedizioni o attivita' intraprese verso  l'Antartide  o
all'interno  di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono
essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri,
di  concerto  con  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  con  le modalita' di cui all'articolo 5
della citata legge n. 284 del 1985.
 
          Nota all'art. 2:
             - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge  n.
          284/1985  (Programma nazionale di ricerche in Antartide) e'
          il seguente:
             "Art. 2 (Compiti del Ministro per il coordinamento delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica). -  Al
          Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per la
          ricerca  scientifica  e   tecnologica,   fatte   salve   le
          competenze   del  Ministro  degli  affari  esteri  per  gli
          adempimenti  di  carattere  internazionale   previsti   dal
          trattato sull'Antartide, sono affidati i compiti di:
              1) formulare il programma di cui al precedente articolo
          1,  avvalendosi  a  tal  fine  della  commissione di cui al
          successivo articolo 4;
              2) presentare al CIPE, per l'approvazione, il programma
          di cui al precedente articolo 1, sentito il Comitato di cui
          al successivo articolo 3;
              3) approvare i programmi esecutivi annuali predisposti,
          in collaborazione con la commissione di cui all'articolo 4,
          dagli   enti   di   cui   all'articolo   6,    responsabili
          dell'attuazione del programma;
              4)  vigilare sull'attuazione del programma nazionale di
          ricerche in Antartide, nel rispetto  delle  norme  previste
          dal trattato sull'Antartide;
              5)  presentare,  entro  il mese di luglio di ogni anno,
          una relazione al  CIPE  e  al  Parlamento  sullo  stato  di
          avanzamento del programma.
             "Art.  3  (come  modificato  dall'art.  3 della presente
          legge)   (Comitato   consultivo    interministeriale    per
          l'Antartide).  -  1.  E'  istituito  presso  l'Ufficio  del
          Ministro per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica il comitato consultivo
          interministeriale per l'Antartide con i compiti di:
              1) esprimere  pareri  sul  programma  nazionale  e  sui
          relativi programmi esecutivi;
              2)    esprimere    il    proprio    parere    ai   fini
          dell'autorizzazione e del controllo di tutte le  iniziative
          nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma;
              3)  formulare  proposte ed esprimere pareri ai fini del
          coordinamento del programma nazionale con  i  programmi  di
          ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide;
              4) indicare criteri per l'attuazione di quanto previsto
          dall'articolo III del trattato sull'Antartide.
             2.  Il  comitato  e' costituito con decreto del Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          che lo presiede, ed e' composto da un rappresentante  e  da
          un   supplente   designati   da   ciascuna  delle  seguenti
          amministrazioni:
               a) Ministero degli affari esteri;
               b)  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica;
               c) Ministero del tesoro;
               d) Ministero della difesa;
               e)   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato;
               f) Ministero della marina mercantile;
               g) Ministero delle partecipazioni statali;
               h) Ministero della sanita';
               i) Ministero dell'ambiente;
               l)  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica.
             3.  Del comitato fanno altresi' parte il vice presidente
          della commissione scientifica nazionale per  l'Antartide  e
          il  responsabile  dell'attuazione  del  programma  nominato
          dall'ENEA.
             4. Alle riunioni del comitato possono essere invitati  a
          partecipare   rappresentanti   di   altre   amministrazioni
          statali, di volta in  volta  interessate,  nonche'  esperti
          designati dagli enti che partecipano al programma.
             Art.  4  (come  modificato  dall'art.  3  della presente
          legge) (Commissione scientifica nazionale per l'Antartide).
          - 1. E' istituita presso  l'Ufficio  del  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica   la   commissione  scientifica  nazionale  per
          l'Antartide con i compiti di:
              1) collaborare all'elaborazione del programma nazionale
          e dei relativi programmi esecutivi annuali;
              2)   assicurare   il   collegamento   con   gli  organi
          scientifici del trattato;
              3) coordinare le  attivita'  di  ricerca  italiane  con
          quelle svolte dagli altri Paesi che operano in Antartide;
              4) assicurare il coordinamento tra il programma e tutte
          le  iniziative  di ricerca nazionali che vengono intraprese
          al di fuori del programma stesso;
              5)  raccogliere  tutti  gli  elementi  utili  ai   fini
          dell'elaborazione  della relazione annuale del Ministro per
          il  coordinamento   delle   iniziative   per   la   ricerca
          scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2;
              6)  raccogliere la documentazione relativa ai risultati
          delle attivita' scientifiche svolte in Antartide.
             2. La commissione e' nominata con decreto  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          che la presiede, ed e' composta da:
               a) due esperti designati dal Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica;
               b)  un  esperto  designato  dal  Ministro della marina
          mercantile;
               c) un esperto designato dal Ministro della sanita';
               d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
               e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della
          scienza e della tecnologia (CNST);
               f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle
          ricerche (CNR);
               g)  due  esperti  designati  dall'Ente  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
               h)  un  esperto  designato  dall'Istituto nazionale di
          geofisica (ING);
               i) un esperto  designato  dall'Osservatorio  geofisico
          sperimentale (OGS).
             2-bis.  La  commissione  elegge  un  vice presidente nel
          proprio seno.
             3.  Alle  riunioni  della  commissione  possono   essere
          invitati  esperti  delle  amministrazioni  dello Stato e di
          altri enti di volta in volta interessati.
             Art. 5 (Autorizzazione  di  iniziative  scientifiche  in
          Antartide). - 1. Tutte le spedizioni o attivita' intraprese
          verso  l'Antartide  o  all'interno di essa, al di fuori del
          programma   nazionale,   dovranno   avere   la   preventiva
          autorizzazione   del   Ministro  degli  affari  esteri,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
             2.   L'autorizzazione  e'  subordinata  all'accertamento
          dell'osservanza  dei  principi   stabiliti   dal   trattato
          sull'Antartide,      delle      finalita'      scientifiche
          dell'iniziativa,    dell'esistenza    di     una     idonea
          organizzazione  logistica  e  di  assistenza, e contiene le
          prescrizioni necessarie  per  l'esercizio  della  vigilanza
          sulle attivita' autorizzate.
             Art. 6 (Attuazione del programma). - 1. L'ENEA provvede,
          anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali
          definiti  dai  programmi  pluriennali  approvati  dal CIPE,
          d'intesa per i contenuti scientifici del programma  con  il
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  all'attuazione  del
          programma di cui all'articolo 1, secondo  modalita'  opera-
          tive  stabilite  nel  rispetto  delle  vigenti normative di
          legge con decreto del Ministro per il  coordinamento  delle
          iniziative  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica, di
          concerto con il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
             2.  Il  Ministero della difesa fornisce un contributo di
          personale militare per gli aspetti  logistici,  nei  limiti
          delle disponibilita'.
             3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per
          la  ricerca  scientifica  e  tecnologica di concerto con il
          Ministro della difesa disciplina le forme e  i  termini  in
          cui si esplica il concorso di detto personale militare.
             4.  Le spese relative al personale delle amministrazioni
          od enti partecipanti  alle  attivita'  sono  a  carico  dei
          bilanci  di ciascuna amministrazione od ente con esclusione
          delle spese relative alle missioni in Italia e  all'estero,
          che  gravano  sui  fondi stanziati della presente legge. Le
          spese  relative  al   personale   dell'ENEA   gravano   sul
          contributo  ordinario  dello  Stato  di  cui  alla legge 15
          dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo
          1982, n.   84, con esclusione  delle  spese  relative  alle
          missioni  in  Italia  e  all'estero,  che gravano sui fondi
          stanziati dalla presente legge.
             5.  Con  apposito  regolamento  il   Ministro   per   il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
          funzione  pubblica, sentite le amministrazioni interessate,
          emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-
          accessorio e previdenziale del  personale  impegnato  nelle
          attivita'  in  territorio  antartico,  anche in deroga alle
          disposizioni vigenti".