Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e' sostituito dal seguente: " 2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed e' composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni: a) Ministero degli affari esteri; b) Ministero del bilancio e della programmazione economica; c) Ministero del tesoro; d) Ministero della difesa; e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) Ministero della marina mercantile; g) Ministero delle partecipazioni statali; h) Ministero della sanita'; i) Ministero dell'ambiente; l) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica". 2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e' sostituito dai seguenti: " 2. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed e' composta da: a) due esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile; c) un esperto designato dal Ministro della sanita'; d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente; e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST); f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING); i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS). 2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno".
Nota all'art. 3: - Per il testo vigente dell'art. 3 e dell'art. 4 della citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.