Art. 3.
  1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985,  n.  284,
e' sostituito dal seguente:
  "   2.   Il   comitato  e'  costituito  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  che  lo
presiede,  ed  e'  composto  da  un  rappresentante e da un supplente
designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:
    a) Ministero degli affari esteri;
    b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
    c) Ministero del tesoro;
    d) Ministero della difesa;
    e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
    f) Ministero della marina mercantile;
    g) Ministero delle partecipazioni statali;
    h) Ministero della sanita';
    i) Ministero dell'ambiente;
    l) Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica".
  2.  Il  comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284,
e' sostituito dai seguenti:
  "  2.  La  commissione  e'  nominata  con  decreto   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, che la
presiede, ed e' composta da:
    a) due esperti designati dal Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
    b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
    c) un esperto designato dal Ministro della sanita';
    d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
    e)  due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e
della tecnologia (CNST);
    f) due esperti designati dal Consiglio nazionale  delle  ricerche
(CNR);
    g)  due  esperti  designati  dall'Ente  per  le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
    h) un esperto  designato  dall'Istituto  nazionale  di  geofisica
(ING);
    i)  un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale
(OGS).
   2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno".
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo vigente dell'art. 3 e dell'art.  4  della
          citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.