Art. 4. 1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, e' autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 6 della citata legge n. 284/1985, si veda la nota all'art. 2.