Art. 4.
  1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, e'
autorizzata l'effettuazione di una spedizione  in  Antartide  per  la
campagna  1991-1992, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della
legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti  scientifici
del  programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio
1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per  il  testo  dell'art.  6  della  citata  legge  n.
          284/1985, si veda la nota all'art. 2.