Art. 5. 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito il Museo nazionale dall'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. E' altresi' affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attivita' scientifica svolta in Antartide. In attesa dell'istituzione del Museo, per i predetti compiti di conservazione, studio e valorizzazione, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle universita' di Trieste, Genova e Siena. 2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle universita' interessate, sentita la commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre universita', enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto e' determinata annualmente, nel limite di lire 100 milioni, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.