Art. 5.
  1. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  con  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica   e'   istituito   il   Museo   nazionale
dall'Antartide,  per  la conservazione, lo studio e la valorizzazione
dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni  scientifiche  e  di
ogni   altra   testimonianza   relativa  alla  presenza  italiana  in
Antartide. E' altresi' affidato al Museo il compito di promuovere  la
diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attivita' scientifica
svolta  in  Antartide.  In  attesa  dell'istituzione del Museo, per i
predetti compiti di  conservazione,  studio  e  valorizzazione,  sono
concessi  contributi,  a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle
universita' di Trieste, Genova e Siena.
  2. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  su  proposta  delle universita' interessate, sentita la
commissione  scientifica   nazionale   per   l'Antartide,   definisce
annualmente,  con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al
comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi  e  i  tempi  di
realizzazione  delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione
con altre universita', enti ed istituti di ricerca. Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata annualmente, nel limite di lire 100 milioni,
la somma necessaria  a  far  fronte  agli  obblighi  derivanti  dalla
partecipazione ad organismi internazionali.