Art. 6. 1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I fondi trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide". Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera c), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) - b) (omissis); c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati".