Art. 6.
  1. Per le finalita' della presente legge e'  autorizzata  la  spesa
complessiva  di  lire  390  miliardi  per  il  periodo  1991-1996, da
iscrivere in appositi capitoli, anche  di  nuova  istituzione,  dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. I fondi  trasferiti  all'ENEA,  in  quanto
responsabile  dell'attuazione  dei  programmi nazionali, sono gestiti
dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento  per  la  gestione
patrimoniale e finanziaria.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50
miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire
60 miliardi per l'anno  1993,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento   "Nuovo   programma   quinquennale   di  ricerche  in
Antartide". Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996  sono
determinate  dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera c), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  come  sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 novembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUBERTI, Ministro  dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 6:
             - Il testo dell'art. 11,  comma  3,  lettera  c),  della
          legge n.  468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita'
          generale   dello   Stato  in  materia  di  bilancio),  come
          sostituito dall'art.  5  della  legge  n.  362/1988  e'  il
          seguente:  "3.  La  legge  finanziaria  non puo' introdurre
          nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre  nuove
          o  maggiori  spese,  oltre  a  quanto previsto dal presente
          articolo. Essa contiene:
               a) - b) (omissis);
               c) la determinazione,  in  apposita  tabella,  per  le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati".