Art. 9. 1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile e' assicurato: a) dal personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295; b) da personale dipendente da altre amministrazioni e enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alla segreteria di tali commissioni fino a quando non venga completata la copertura del ruolo speciale; c) da personale dipendente della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra che faccia espressa domanda di pre- stare servizio presso la segreteria di tali commissioni e che, accertata la necessita', vi sia assegnato dal competente direttore generale.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 295/1990 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile, e' istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale. 2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra. 3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilita' del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa. 4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile e' disposta con decreto del Ministro del tesoro. 5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che indende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'art. 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per la successiva assegnazione alle commissioni stesse. 7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connese al funzionamento di tali commissioni e' effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalita' previste dalla vigente normativa".