Art. 9.
  1.  Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile e' assicurato:
    a) dal personale del ruolo speciale istituito presso il Ministero
del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni  di
guerra, dall'art. 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
    b)  da  personale  dipendente  da  altre  amministrazioni  e enti
pubblici non economici comandati presso il  Ministero  del  tesoro  -
Direzione  generale  dei servizi vari e delle pensioni di guerra, per
la successiva assegnazione alla segreteria di tali commissioni fino a
quando non venga completata la copertura del ruolo speciale;
    c) da personale dipendente della Direzione generale  dei  servizi
vari  e  delle pensioni di guerra che faccia espressa domanda di pre-
stare servizio presso  la  segreteria  di  tali  commissioni  e  che,
accertata  la  necessita',  vi sia assegnato dal competente direttore
generale.
 
          Nota all'art. 9:
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  295/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.  2. - 1. Per le esigenze connesse all'espletamento
          delle funzioni  di  segreteria  delle  commissioni  mediche
          periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  e d'invalidita'
          civile, e' istituito presso  il  Ministero  del  tesoro  un
          ruolo speciale.
             2.  Il  personale  del  ruolo  di cui al comma 1 dipende
          amministrativamente dalla Direzione  generale  dei  servizi
          vari e delle pensioni di guerra.
             3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma
          1  si provvede mediante la mobilita' del personale da altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          ai sensi della vigente normativa.
             4. L'assegnazione del personale alle singole  segreterie
          delle  commissioni  mediche  periferiche per le pensioni di
          guerra e d'invalidita' civile e' disposta con  decreto  del
          Ministro del tesoro.
             5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da
          altre  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo, che indende essere  trasferito  alle  commissioni
          mediche  di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda
          alla Direzione generale dei servizi vari e  delle  pensioni
          di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
             6.  Alle  esigenze  di  personale delle segreterie delle
          commissioni  di  cui  al  comma  1  si  provvede,  fino  al
          completamento  della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai
          sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'art. 1,
          comma 1, con dipendenti di  altre  amministrazioni  o  enti
          pubblici  non  economici  comandati presso il Ministero del
          tesoro -  Direzione  generale  dei  servizi  vari  e  delle
          pensioni  di  guerra,  per  la successiva assegnazione alle
          commissioni stesse.
             7.  Il  pagamento  delle  spettanze  dovute al personale
          assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1  e
          delle  spese  comunque  connese  al  funzionamento  di tali
          commissioni e' effettuato con aperture di credito a  favore
          dei  direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con
          le altre modalita' previste dalla vigente normativa".