Art. 4. 
  1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari
esteri,  le  funzioni  all'estero  del  personale  appartenente  alle
qualifiche funzionali sono svolte secondo le  corrispondenze  di  cui
all'art. 1, tenuto conto delle pertinenti  disposizioni  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  ed  in
particolare dell'art. 93 e, per quanto attiene  ai  compiti  ed  alle
responsabilita'  connessi  alle  attivita'  amministrativo-contabili,
dell'art. 75 e, per i ragionieri, dell'art. 76. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Il testo degli articoli 93, 75 e 76 del citato D.P.R.
          n.  18/1967 e' il seguente:
             "Art.  93  (Carriere, ruoli e qualifiche speciali). - Le
          carriere del personale  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri sono:
              diplomatica;
              direttiva amministrativa;
              del personale di cancelleria;
              degli assistenti commerciali;
              esecutiva;
              ausiliaria;
              ausiliaria tecnica.
             I   ruoli   e   le  qualifiche  speciali  del  personale
          dell'Amministrazione   degli    affari    esteri    addetto
          all'espletamento di particolari attivita' o compiti tecnici
          sono:
              sopraintendente  all'archivio  storico ed esperti nella
          ricerca storico-diplomatica;
              direttore della biblioteca e bibliotecari;
              esperti in lingue estere;
              esperti in crittografia;
              ingegneri-architetti;
              interpreti;
              periti tecnici;
              proto e vice proto;
              assistenti alla vigilanza;
              operai.
             Fermo  il  disposto  dell'art.  139,  primo  comma,   il
          personale  indicato  nel  precedente  comma presta servizio
          presso l'Amministrazione centrale, salvo incarichi speciali
          che rendano necessario  il  temporaneo  invio  in  missione
          all'estero.
             Il  personale  dell'Amministrazione  degli affari esteri
          esercita le funzioni inerenti al  grado  o  alla  qualifica
          rivestiti  e  alla  carriera  o ruolo cui appartiene. Fermo
          restando quanto stabilito per i funzionari  della  carriera
          diplomatica  dall'art. 101, il personale puo', per esigenze
          di servizio, essere incaricato temporaneamente di  mansioni
          di  altro  grado o qualifica della stessa carriera o ruolo.
          Il  personale  di  concetto,  esecutivo  o  ausiliario   in
          servizio  all'estero che, promosso, si trovi ad occupare un
          posto non corrispondente a quello  previsto  per  la  nuova
          qualifica  puo'  continuare ad occupare il posto stesso per
          il tempo richiesto dalle esigenze di servizio.
             Al  personale  in  servizio  all'estero  possono  essere
          affidate altre funzioni o mansioni  in  aggiunta  a  quelle
          inerenti  al  posto  di organico ricoperto, purche' proprie
          del grado o della qualifica o della  carriera  o  ruolo  di
          appartenenza.  Al  predetto  personale,  qualunque  sia  la
          carriera o ruolo di appartenenza, possono  essere  altresi'
          affidati   temporaneamente,   in   rapporto  a  particolari
          esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle  funzioni
          o mansioni inerenti al posto di organico cui e' assegnato.
             Le  carriere,  i  ruoli  e  le  qualifiche  speciali non
          contemplati nel presente decreto sono soppressi".
             "Art.  75  (Funzionari  direttivi   amministrativi   con
          funzioni    amministrativo-contabili   all'estero).   -   I
          funzionari della  carriera  direttiva  amministrativa,  che
          prestano  servizio  presso una rappresentanza diplomatica o
          un  ufficio  consolare  di  prima  categoria  con  funzioni
          amministrativo-contabili,    sono   preposti   ai   servizi
          attinenti   all'amministrazione   e    alla    contabilita'
          attendendo specialmente:
               a)  alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle
          da effettuarsi per conto  di  altre  amministrazioni  o  di
          terzi;
               b)   all'ordinazione   delle   spese   concernenti  il
          personale  o  il  funzionamento  della   rappresentanza   o
          dell'ufficio   nonche'  delle  spese  per  conto  di  altre
          amministrazioni o di terzi;
               c)  alla  tenuta  delle  scritture  contabili  e  alla
          conservazione   dei   relativi   documenti  amministrativo-
          contabili;
               d) alla predisposizione del rendiconto  amministrativo
          per le somme accreditate all'ufficio;
               e)   alla   vigilanza   sulle   attivita'  svolte  dal
          cancelliere contabile a norma del secondo  comma  dell'art.
          76.
             I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed
          esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato:
               a) dell'applicazione della tariffa consolare;
               b)  della  destinazione, a norma delle disposizioni in
          materia, dei diritti dovuti per atti consolari e  di  altre
          eventuali entrate;
               c)  della conservazione e manutenzione, in qualita' di
          consegnatari, dei beni  immobili  e  mobili  di  pertinenza
          della rappresentanza o dell'ufficio.
             Nel  caso  in  cui  presso la rappresentanza o l'ufficio
          prestino servizio piu' funzionari della carriera  direttiva
          amministrativa  con  funzioni  amministrativo-contabili, le
          attribuzioni di cui al presente articolo sono  affidate  al
          funzionario  piu'  elevato in grado il quale nell'esercizio
          delle medesime e coadiuviato dagli altri funzionari.
             Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi  siano
          funzionari  con  le  funzioni  indicate  al  primo comma le
          attribuzioni di cui al presente articolo, ad  eccezione  di
          quelle  di  cui  alla  lettera  c)  del secondo comma, sono
          espletate  dal  capo  della  rappresentanza  o dell'ufficio
          ovvero da altro funzionario da lui delegato".
             "Art. 76 (Funzioni  e  responsabilita'  del  cancelliere
          contabile).  -  Presso  ogni  rappresentanza displomatica e
          ogni consolato generale, consolato, vice consolato di prima
          categoria  presta  servizio  almeno  un   impiegato   della
          carriera  di  cancelleria  con mansioni contabili, il quale
          assume la qualifica di cancelliere contabile.
             Il  cancelliere   contabile,   oltre   a   mansioni   di
          collaborazione   in  materia  contabile  e  amministrativa,
          provvede personalmente:
               a) al servizio di cassa;
               b)  alla  custodia  delle  marche  consolari   e   dei
          libretti-passaporti;
               c)  alla  custodia  dei  depositi  consolari e di ogni
          altro titolo  e  valore  a  lui  affidato  dal  capo  della
          rappresentanza o dell'ufficio;
               d)  al  pagamento  delle  spese  di  cui all'art. 75 a
          valere sui fondi periodicamente versatigli dal  capo  della
          rappresentanza o dell'ufficio.
             Il  conto  giudiziale  reso  dal  cancelliere  contabile
          riguarda i movimenti del servizio di  cassa  e  quelli  dei
          valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
             La  vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e'
          esercitata, sempre che nella rappresentanza o  nell'ufficio
          consolare non presti servizio il funzionario della carriera
          direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della
          rappresentanza  o  dell'ufficio o, per sua delega, da altro
          funzionario.
             Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio  non  presti
          servizio    un   funzionario   della   carriera   direttiva
          amministrativa con le funzioni previste  dall'art.  75,  al
          cancelliere   contabile   e'   affidata   in   qualita'  di
          consegnatario la conservazione e la manutenzione  dei  beni
          immobili  e  mobili  di  pertinenza  della rappresentanza o
          dell'ufficio.
             Nel caso in cui presso  la  rappresentanza  o  l'ufficio
          prestino   servizio   piu'   impiegati  della  carriera  di
          cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di  cui
          al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il
          quale  nell'esercizio  delle  medesime  e' coadiuvato dagli
          impiegati meno elevati in grado".