Art. 4. 1. In attesa del riordinamento normativo del Ministero degli affari esteri, le funzioni all'estero del personale appartenente alle qualifiche funzionali sono svolte secondo le corrispondenze di cui all'art. 1, tenuto conto delle pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dell'art. 93 e, per quanto attiene ai compiti ed alle responsabilita' connessi alle attivita' amministrativo-contabili, dell'art. 75 e, per i ragionieri, dell'art. 76.
Nota all'art. 4: - Il testo degli articoli 93, 75 e 76 del citato D.P.R. n. 18/1967 e' il seguente: "Art. 93 (Carriere, ruoli e qualifiche speciali). - Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri sono: diplomatica; direttiva amministrativa; del personale di cancelleria; degli assistenti commerciali; esecutiva; ausiliaria; ausiliaria tecnica. I ruoli e le qualifiche speciali del personale dell'Amministrazione degli affari esteri addetto all'espletamento di particolari attivita' o compiti tecnici sono: sopraintendente all'archivio storico ed esperti nella ricerca storico-diplomatica; direttore della biblioteca e bibliotecari; esperti in lingue estere; esperti in crittografia; ingegneri-architetti; interpreti; periti tecnici; proto e vice proto; assistenti alla vigilanza; operai. Fermo il disposto dell'art. 139, primo comma, il personale indicato nel precedente comma presta servizio presso l'Amministrazione centrale, salvo incarichi speciali che rendano necessario il temporaneo invio in missione all'estero. Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri esercita le funzioni inerenti al grado o alla qualifica rivestiti e alla carriera o ruolo cui appartiene. Fermo restando quanto stabilito per i funzionari della carriera diplomatica dall'art. 101, il personale puo', per esigenze di servizio, essere incaricato temporaneamente di mansioni di altro grado o qualifica della stessa carriera o ruolo. Il personale di concetto, esecutivo o ausiliario in servizio all'estero che, promosso, si trovi ad occupare un posto non corrispondente a quello previsto per la nuova qualifica puo' continuare ad occupare il posto stesso per il tempo richiesto dalle esigenze di servizio. Al personale in servizio all'estero possono essere affidate altre funzioni o mansioni in aggiunta a quelle inerenti al posto di organico ricoperto, purche' proprie del grado o della qualifica o della carriera o ruolo di appartenenza. Al predetto personale, qualunque sia la carriera o ruolo di appartenenza, possono essere altresi' affidati temporaneamente, in rapporto a particolari esigenze di servizio, anche compiti diversi dalle funzioni o mansioni inerenti al posto di organico cui e' assegnato. Le carriere, i ruoli e le qualifiche speciali non contemplati nel presente decreto sono soppressi". "Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di prima categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilita' attendendo specialmente: a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di terzi; b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale o il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre amministrazioni o di terzi; c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo- contabili; d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio; e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76. I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato: a) dell'applicazione della tariffa consolare; b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate; c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime e coadiuviato dagli altri funzionari. Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato". "Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere contabile). - Presso ogni rappresentanza displomatica e ogni consolato generale, consolato, vice consolato di prima categoria presta servizio almeno un impiegato della carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale assume la qualifica di cancelliere contabile. Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di collaborazione in materia contabile e amministrativa, provvede personalmente: a) al servizio di cassa; b) alla custodia delle marche consolari e dei libretti-passaporti; c) alla custodia dei depositi consolari e di ogni altro titolo e valore a lui affidato dal capo della rappresentanza o dell'ufficio; d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della rappresentanza o dell'ufficio. Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente. La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e' esercitata, sempre che nella rappresentanza o nell'ufficio consolare non presti servizio il funzionario della carriera direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro funzionario. Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti servizio un funzionario della carriera direttiva amministrativa con le funzioni previste dall'art. 75, al cancelliere contabile e' affidata in qualita' di consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' impiegati della carriera di cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli impiegati meno elevati in grado".