Art. 5. 
  1. In  via  transitoria,  fino  a  quando  le  dotazioni  organiche
complessive  delle  qualifiche  funzionali  sesta  e   quarta   (area
esecutiva) presenteranno un numero di vacanze  superiore  al  20%,  i
posti vacanti negli organici  delle  suddette  qualifiche  funzionali
possono essere utilizzati all'estero  per  posti  rispettivamente  di
settima e di quinta  qualifica  funzionale,  con  lo  svolgimento  di
funzioni proprie anche delle qualifiche sesta e quarta per la  stessa
area professionale e funzionale, secondo  i  criteri  individuati  in
attuazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980,  n.
312. 
 
          Nota all'art. 5:
             - Per il testo dell'art. 4, comma ottavo,  della  citata
          legge n.  312/1980 si veda in nota alle premesse.