Art. 5. 1. In via transitoria, fino a quando le dotazioni organiche complessive delle qualifiche funzionali sesta e quarta (area esecutiva) presenteranno un numero di vacanze superiore al 20%, i posti vacanti negli organici delle suddette qualifiche funzionali possono essere utilizzati all'estero per posti rispettivamente di settima e di quinta qualifica funzionale, con lo svolgimento di funzioni proprie anche delle qualifiche sesta e quarta per la stessa area professionale e funzionale, secondo i criteri individuati in attuazione dell'art. 4, comma ottavo, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 4, comma ottavo, della citata legge n. 312/1980 si veda in nota alle premesse.