Art. 2 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato  l'opzione
sono esonerati dagli obblighi di  tenuta  delle  scritture  contabili
prescritti dagli articoli 14,  15,  16,  18  e  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli  obblighi  di  cui  al
titolo II del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633. 
  2. I soggetti che  fruiscono  dell'esonero  devono  annotare  nella
distinta  d'incasso  o  nella  dichiarazione  di  incasso   previste,
rispettivamente, dagli articoli 8 e 13  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  opportunamente  integrate,
qualsiasi   provento   conseguito   nell'esercizio    di    attivita'
commerciali. 
  3. Per i proventi di cui  al  comma  2,  soggetti  all'imposta  sul
valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di
cui all'articolo 74, quinto comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  4. Le fatture  emesse  e  le  fatture  di  acquisto  devono  essere
numerate progressivamente  per  anno  solare  e  conservate  a  norma
dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in  materia
di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento  dei
beni viaggianti, nonche' dalla legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  in
materia di scontrino fiscale. 
  5. In deroga alle disposizioni  contenute  nel  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  il  reddito  imponibile  dei
soggetti  di   cui   all'articolo   1   e'   determinato   applicando
all'ammontare dei proventi  conseguiti  nell'esercizio  di  attivita'
commerciali il  coefficiente  di  redditivita'  del  6  per  cento  e
aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. 
  6. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da  emanarsi  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione  d'incasso
di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita' di compilazione.