Art. 3. 1. L'indennita' di preparazione e promozione di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, percepita dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti): "Art. 6 (Indennita' di preparazione e promozione). - Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista e' libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della societa' firmataria del nuovo contratto alla societa' sportiva titolare del precedente contratto di una indennita' di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport. Nel caso di primo contratto, l'indennita' prevista dal comma precedente puo' essere dovuta alla societa' o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica. Alla societa' o all'associazione sportiva che, in virtu' di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'eta' degli atleti e alle caratteristiche dei singoli. L'indennita' di preparazione e di promozione dovra' essere reinvestita, anche dalle societa' o associazioni che svolgono attivita' dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi".