Art. 3. 
  1. L'indennita' di preparazione e promozione di cui all'articolo  6
della legge 23 marzo 1981, n.  91,  percepita  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, non concorre  alla  determinazione  del  reddito  dei
soggetti stessi. 
 
            Nota all'art. 3:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6 della legge n.
          91/1981 (Norme  in  materia  di  rapporti  tra  societa'  e
          sportivi professionisti):
             "Art.  6  (Indennita'  di  preparazione e promozione). -
          Cessato,  comunque,  un  rapporto  contrattuale,   l'atleta
          professionista  e'  libero di stipulare un nuovo contratto.
          In tal caso,  le  federazioni  sportive  nazionali  possono
          stabilire  il versamento da parte della societa' firmataria
          del nuovo contratto alla  societa'  sportiva  titolare  del
          precedente contratto di una indennita' di preparazione e di
          promozione   dell'atleta   professionista,  da  determinare
          secondo  coefficienti  e  parametri  fissati  dalla  stessa
          federazione  in  relazione alla natura ed alle esigenze dei
          singoli sport.
             Nel caso di primo contratto, l'indennita'  prevista  dal
          comma  precedente  puo'  essere dovuta alla societa' o alla
          associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la
          sua ultima attivita' dilettantistica.
             Alla societa' o all'associazione sportiva che, in virtu'
          di  un  tesseramento  dilettantistico   o   giovanile,   ha
          provveduto  all'addestramento  tecnico  dell'atleta,  viene
          riconosciuto il diritto di  stipulare  il  primo  contratto
          professionistico  con  lo  stesso atleta. Tale diritto puo'
          essere esercitato in pendenza del precedente  tesseramento,
          nei  tempi  e  con  le  modalita'  stabilite  dalle diverse
          federazioni sportive in relazione all'eta' degli  atleti  e
          alle caratteristiche dei singoli.
             L'indennita'  di  preparazione  e  di  promozione dovra'
          essere reinvestita, anche dalle societa' o associazioni che
          svolgono attivita' dilettantistica,  nel  perseguimento  di
          fini sportivi".