Art. 10 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 2, 3 e 11, e dall'articolo 3, comma 1, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8. 2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione recata dall'articolo 1, comma 7, valutato complessivamente in lire 200 miliardi per il 1992, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, quanto a lire 21 miliardi e 400 milioni mediante utilizzo per l'anno medesimo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti alla applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 8 e quanto a lire 178 miliardi e 600 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti, per lo stesso anno, al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.