Art. 10 
 
  1. All'onere derivante dall'attuazione  delle  disposizioni  recate
dall'articolo 1, commi 2,  3  e  11,  e  dall'articolo  3,  comma  1,
valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 440 milioni  annui  a
decorrere dal 1991, si provvede, in deroga all'articolo 2 della legge
29 dicembre 1990, n.  405,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
maggiori  entrate  conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni
recate dall'articolo 1, comma 8. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione  della  disposizione  recata
dall'articolo 1, comma  7,  valutato  complessivamente  in  lire  200
miliardi per il 1992, si provvede, in  deroga  all'articolo  2  della
legge 29 dicembre 1990, n. 405, quanto  a  lire  21  miliardi  e  400
milioni mediante utilizzo per l'anno medesimo di  quota  parte  delle
maggiori entrate conseguenti  alla  applicazione  delle  disposizioni
recate dall'articolo 1, comma 8 e quanto a lire 178  miliardi  e  600
milioni mediante utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
conseguenti, per lo stesso anno, al decreto-legge 13  dicembre  1991,
n. 396. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.