Art. 5 
 
  1. L'Unione  nazionale  incremento  razze  equine  (UNIRE),  quando
corrisponde i premi indicati nell'articolo 3  della  legge  24  marzo
1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una  ritenuta  alla
fonte nella misura prevista  dall'articolo  28,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a  titolo  d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  o  dell'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti
dei  soggetti  che  esercitano  le  attivita'  commerciali   indicate
nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. 
  2.  Sui  contributi  corrisposti  all'allevatore  quale   incentivo
dell'attivita'  allevatoria  l'UNIRE  deve   operare   all'atto   del
pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1  con
l'obbligo di rivalsa. La  ritenuta  e'  operata  a  titolo  d'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  o  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche  dovuta  dal  percipiente,  fermo
restando che i contributi su cui la  stessa  afferisce  concorrono  a
formare il reddito complessivo  del  percipiente  secondo  i  criteri
della categoria reddituale di appartenenza. 
  3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi  al  regime
tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo  3
della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  sono  definiti  in  conformita'  delle
disposizioni di cui ai commi  1  e  2  con  esclusione  di  interessi
moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.