Art. 5 1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. 2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attivita' allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza. 3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.