Art. 8 
 
  1. E'  autorizzata,  per  il  1991,  la  spesa  complessiva  di  L.
130.000.000.000  al  fine  di  provvedere  a  tutte  le  attivita'  e
forniture connesse  alle  esigenze  dell'Amministrazione  finanziaria
per: 
    a)   lo   svolgimento   dei   concorsi,   anche   con   procedure
automatizzate, per l'assunzione del personale di cui all'articolo  20
della legge 29 dicembre 1990, n. 408; 
    b) il collegamento del sistema informativo  del  Ministero  delle
finanze  con  altre  pubbliche   amministrazioni,   con   particolare
riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della  legge  29  dicembre
1990, n. 407; 
    c) il  potenziamento  del  collegamento  telematico  del  sistema
informativo della Guardia di finanza con quello del  Ministero  delle
finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di
finanza d'ausilio alla lotta all'evasione; 
    d) l'automazione dei servizi  delle  intendenze  di  finanza  per
quanto concerne la riscossione dei tributi erariali; 
    e) il potenziamento di strumenti  automatici  per  l'accertamento
sintetico e induttivo; 
    f) la costituzione della  banca  dati  per  l'osservatorio  delle
entrate e i collegamenti con i sistemi informativi  della  Ragioneria
generale dello Stato e della Banca d'Italia; 
    g) la realizzazione di  servizi  d'automazione  per  il  Servizio
centrale degli ispettori tributari; 
    h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici,  nonche'  di
tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero
delle finanze; 
    i) la prosecuzione  dell'ammodernamento  ed  aggiornamento  degli
archivi del catasto mediante contratti  finalizzati  all'acquisizione
su  supporto  magnetico  delle  schede  planimetriche  delle   unita'
immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano  e  delle  volture  del
catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano; 
    l) l'acquisto  di  mezzi  tecnici,  arredi,  apparecchiature,  in
relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle
intendenze di finanza, nonche' alla fornitura di materiali di consumo
e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni  occorrenti
per la  manutenzione,  ammodernamento  ed  adeguamento  alla  vigente
normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso  di  ufficio
per la realizzazione,  anche  in  altri  uffici  dell'Amministrazione
finanziaria, di misure di sicurezza e protezione; 
    m)  la  realizzazione  di  un  piano  straordinario  di  recupero
dell'arretrato giacente presso gli  uffici  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e del registro, in materia di  formazione  dei  ruoli  della
riscossione delle imposte indirette,  mediante  stipula  di  apposite
convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio
di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei  centri  di  assistenza
fiscale  per  i  lavoratori  dipendenti  e  pensionati".   Le   somme
eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate
nell'anno 1992. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonche' a trasferire le
somme occorrenti per la realizzazione  degli  interventi  concernenti
gli edifici dai capitoli dello  stato  di  previsione  del  Ministero
delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.