IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Viste le proprie ordinanze n. 1471/FPC del 26 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988; n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988; n. 1561/FPC del 21 settembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1988; n. 1574/FPC dell'8 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1988; n. 1649/FPC del 6 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1989; n. 1764/FPC dell'8 luglio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1989; n. 1779/FPC dell'11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1989; n. 1821/FPC del 9 novembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1989; n. 2037/FPC del 3 novembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 1990, relative agli interventi finalizzati allo smaltimento dei rifiuti tossici trasportati da navi provenienti dall'estero; Viste, altresi', le proprie ordinanze n. 803/FPC/ZA del 29 settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1986; n. 886/FPC/ZA del 14 gennaio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1987; n. 1091/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1987; n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1987; n. 1173/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1987; n. 1177/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987, relative agli interventi di prima emergenza per la messa in sicurezza provvisoria dei residui industriali recuperati in aree contaminate; Considerato che l'integrazione del Fondo per la protezione civile, disposta con l'ordinanza n. 2037 citata, non ha consentito il completamento degli interventi relativi ai rifiuti trasportati dalle sopra citate navi; Considerato, altresi', che non si e' potuto procedere al completamento dei lavori di cui alle ordinanze relative allo smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, rinvenuti in alcune discariche del territorio nazionale ed alla bonifica dei relativi siti di stoccaggio, a causa dell'esaurimento dei fondi di cui all'art. 3, comma 18, della legge 29 ottobre 1986, n. 730; Accertato, inoltre, che esistono ulteriori situazioni di grave rischio ambientale con conseguenti pericoli per la pubblica incolumita' in sedi diverse da quelle per le quali si e' gia' provveduto, con le sopra indicate ordinanze, ad interventi mirati a porre in sicurezza le sostanze tossico-nocive rinvenute; Vista la nota n. 1956/GAB del 28 novembre 1991, con la quale il Ministro dell'ambiente sottolinea l'urgenza di risolvere i problemi sopra citati e ravvisa la necessita' di un immediato avvio di un confronto per concordare le occorrenti iniziative anche sotto l'aspetto delle relative risorse finanziarie; Tenuto conto che, in sede di apposita riunione, tenutasi il giorno 16 dicembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stata rappresentata la necessita' di provvedere con interventi straordinari a fronteggiare le sopra esposte situazioni ed e' stata indicata la possibilita' di integrare, per le finalita' stesse, il Fondo per la protezione civile con l'utilizzo delle somme disponibili in conto residui, iscritte su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente; Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 1991 con la quale si determina che il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve provvedere con immediati interventi a completare le operazioni relative allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare nonche' a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo di sostanze tossico-nocive rinvenute nelle zone di Serravalle Scrivia, di Settimo Vittone, di Carbonara Scrivia e Tortona, di Alessandria, di Sezzadio, di Coniolo e di Letojanni, utilizzando le disponibilita' in conto residui indi- cate dal Ministero dell'ambiente; Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;Dispone: Art. 1. Per l'ulteriore finanziamento delle spese occorrenti per il completamento delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare dalle navi "Zanoobia", "Karin B", "Rosso", "Deep Sea Carrier" e "Hai Xiong" e' autorizzata la spesa di L. 25.000.000.000.