IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1471/FPC  del  26  maggio  1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  1›  giugno  1988;  n.
1557/FPC  e  n.  1558/FPC  del  16  settembre  1988, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1988; n. 1561/FPC  del  21
settembre  1988,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1›
ottobre 1988; n.  1574/FPC  dell'8  ottobre  1988,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14 ottobre 1988; n. 1649/FPC del 6
febbraio 1989, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  dell'8
febbraio  1989;  n.  1764/FPC  dell'8  luglio  1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio  1989;  n.  1779/FPC  dell'11
agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
1989;  n.  1821/FPC  del  9  novembre 1989, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1989; n.  2037/FPC  del  3  novembre
1990,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 264 del 12 novembre
1990, relative  agli  interventi  finalizzati  allo  smaltimento  dei
rifiuti tossici trasportati da navi provenienti dall'estero;
  Viste,   altresi',  le  proprie  ordinanze  n.  803/FPC/ZA  del  29
settembre 1986, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232  del  6
ottobre  1986;  n.  886/FPC/ZA  del 14 gennaio 1987, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1987; n. 1091/FPC/ZA  del  28
luglio  1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto
1987; n. 1092/FPC/ZA del 28 luglio 1987,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  183  del  7  agosto 1987; n. 1173/FPC del 21 settembre
1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  224  del  25  settembre
1987;  n.  1177/FPC  del 21 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987, relative agli  interventi  di
prima  emergenza  per  la  messa in sicurezza provvisoria dei residui
industriali recuperati in aree contaminate;
  Considerato che l'integrazione del Fondo per la protezione  civile,
disposta  con  l'ordinanza  n.  2037  citata,  non  ha  consentito il
completamento degli interventi relativi ai rifiuti trasportati  dalle
sopra citate navi;
  Considerato,   altresi',   che   non  si  e'  potuto  procedere  al
completamento  dei  lavori  di  cui  alle  ordinanze  relative   allo
smaltimento   dei   rifiuti   tossico-nocivi,   rinvenuti  in  alcune
discariche del territorio nazionale ed  alla  bonifica  dei  relativi
siti  di  stoccaggio,  a  causa  dell'esaurimento  dei  fondi  di cui
all'art. 3, comma 18, della legge 29 ottobre 1986, n. 730;
  Accertato, inoltre, che  esistono  ulteriori  situazioni  di  grave
rischio   ambientale   con   conseguenti  pericoli  per  la  pubblica
incolumita' in sedi diverse  da  quelle  per  le  quali  si  e'  gia'
provveduto,  con  le sopra indicate ordinanze, ad interventi mirati a
porre in sicurezza le sostanze tossico-nocive rinvenute;
  Vista  la  nota  n.  1956/GAB del 28 novembre 1991, con la quale il
Ministro dell'ambiente sottolinea l'urgenza di risolvere  i  problemi
sopra  citati  e  ravvisa  la  necessita' di un immediato avvio di un
confronto  per  concordare  le  occorrenti  iniziative  anche   sotto
l'aspetto delle relative risorse finanziarie;
  Tenuto  conto che, in sede di apposita riunione, tenutasi il giorno
16 dicembre 1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e'
stata  rappresentata  la  necessita'  di  provvedere  con  interventi
straordinari a fronteggiare le sopra esposte situazioni ed  e'  stata
indicata  la  possibilita'  di integrare, per le finalita' stesse, il
Fondo per la protezione civile con l'utilizzo delle somme disponibili
in  conto  residui,  iscritte  su  alcuni  capitoli  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'ambiente;
  Vista  la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre 1991 con la quale si determina che  il  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione civile deve provvedere con immediati
interventi a completare le operazioni relative allo  smaltimento  dei
rifiuti  trasportati  via  mare  nonche'  a fronteggiare le emergenze
connesse  allo  smaltimento  definitivo  di  sostanze  tossico-nocive
rinvenute  nelle  zone  di Serravalle Scrivia, di Settimo Vittone, di
Carbonara Scrivia e Tortona, di Alessandria, di Sezzadio, di  Coniolo
e  di Letojanni, utilizzando le disponibilita' in conto residui indi-
cate dal Ministero dell'ambiente;
  Acquisita l'intesa con il Ministro dell'ambiente;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma;Dispone:
                               Art. 1.
  Per   l'ulteriore  finanziamento  delle  spese  occorrenti  per  il
completamento  delle  operazioni  finalizzate  allo  smaltimento  dei
rifiuti  trasportati  via  mare  dalle  navi  "Zanoobia",  "Karin B",
"Rosso", "Deep Sea Carrier" e "Hai Xiong" e' autorizzata la spesa  di
L. 25.000.000.000.