Art. 3.
  L'onere  di  cui  ai  precedenti  articoli  1  e  2,  calcolato  in
complessive L. 90.480.000.000, e' posto  a  carico  del  Fondo  della
protezione  civile  che  viene  integrato della corrispondente somma,
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui, iscritte sui
seguenti  capitoli  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente:   n.   7702   per   l'anno   1990  in  ragione  di  L.
25.000.000.000;  n.  7708  per  l'anno  1989   in   ragione   di   L.
8.780.000.000;   n.   7705   per   l'anno   1989  in  ragione  di  L.
5.700.000.000, per l'anno 1990 in ragione di L.  26.700.000.000,  per
l'anno  1991 in ragione di L. 20.000.000.000; n. 7104 per l'anno 1990
in ragione di L. 4.300.000.000.