Art. 3. L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2, calcolato in complessive L. 90.480.000.000, e' posto a carico del Fondo della protezione civile che viene integrato della corrispondente somma, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui, iscritte sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente: n. 7702 per l'anno 1990 in ragione di L. 25.000.000.000; n. 7708 per l'anno 1989 in ragione di L. 8.780.000.000; n. 7705 per l'anno 1989 in ragione di L. 5.700.000.000, per l'anno 1990 in ragione di L. 26.700.000.000, per l'anno 1991 in ragione di L. 20.000.000.000; n. 7104 per l'anno 1990 in ragione di L. 4.300.000.000.