Art. 4.
  Gli  interventi  relativi  alle  operazioni  indicate  in  premessa
saranno  definiti  con  proprie  successive  ordinanze,  da  emanarsi
d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA