Art. 5.
  1.  Con  successivo  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente   potra'
determinare  le  ulteriori  modalita'  di vigilanza e controllo sulla
realizzazione dei ripetuti interventi di  cui  al  presente  decreto,
sempre  in conformita' a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5,
della delibera del  C.I.P.E.  3  agosto  1990,  di  approvazione  del
programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.