Art. 5. 1. Con successivo decreto, il Ministro dell'ambiente potra' determinare le ulteriori modalita' di vigilanza e controllo sulla realizzazione dei ripetuti interventi di cui al presente decreto, sempre in conformita' a quanto previsto dalla Sezione 5, capitolo 5, della delibera del C.I.P.E. 3 agosto 1990, di approvazione del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale.