IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che
dispone interventi urgenti sul  territorio  nazionale  per  rimuovere
incombenti  pericoli  per  la pubblica incolumita' dovuti a movimenti
franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcastinabile e'  necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZzA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del   20   maggio  1987  rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 1› agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno  1987  che,
tra  l'altro,  dettano  norme  in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n.  1348/FPC,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che detta norme
dirette ad accelerare le procedure dei progetti per  l'esecuzione  di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Vista  la nota del 3 luglio 1991, n. 3260 del sindaco del comune di
S. Agata Feltria, con  la  quale  si  richiedono  interventi  diretti
all'eliminazione  delle situazioni calamitose presenti sul territorio
comunale;
  Vista la nota del  2  agosto  1991,  n.  2986  dell'assessore  alla
protezione  civile  della regione Marche, con la quale si richiede la
somma di L. 1.800.000.000 per  gli  interventi  di  eliminazione  dei
dissesti  nelle localita' Pereto, Palazzo e Tramonto nel comune di S.
Agata Feltria;
  Visto il verbale di soppralluogo redatto in data 26 marzo 1991  dal
rappresentante   del   gruppo   per   la   difesa   dalle  catastrofi
idrogeologiche nel quale si  descrivono  le  situazioni  di  pericolo
incombente nelle localita' Pereto, Palazzo e Tramonto;
  Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;
  Ravvisata  la necessita' di consentire un immediato intervento teso
al parziale completamento  delle  opere  gia'  eseguite  al  fine  di
ridurre i piu' impellenti pericoli per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per   gli   interventi  finalizzati  alla  rimozione  del  pericolo
determinato  dalle  condizioni  di  instabilita'  del   suolo   nelle
localita'  Pereto, Palazzo e Tramonto nel comune di S. Agata Feltria,
e' assegnata,  al  comune  di  S.  Agata  Feltria,  la  somma  di  L.
1.000.000.000.