Art. 5.
  Il Dipartimento della protezione civile provvede  alla  nomina  dei
collaudatori il cui onere e' a carico dell'ente appaltante.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1991
                                                  Il Ministro: CAPRIA