IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n.  829,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 1987, n. 120, che dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli  per  la  pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto il comma 4 del citato art. 1  del  decreto-legge  26  gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120,  concernente  la  utilizzazione di somme assegnate per scopi
determinati al Fondo per  la  protezione  civile  e  non  interamente
impiegate;
  Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-
legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto,  al  fine
di  affrontare  l'emergenza  di  alcuni dissesti idrogeologici che si
appalesa improcrastinabile e' necessario  far  ricorso  alla  residua
disponibilita'  dell'assegnazione  disposta dall'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987  rispettivamente  pubblicate   nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  28  gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  31  dell'8  febbraio  1988,  che  detta  norme
dirette  ad  accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di
opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le risultanze del verbale di sopralluogo,  effettuato  il  12
giugno  1989  da  parte  del  gruppo  nazionale  per  la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche, nel quale  si  rileva  una  situazione  di
pericolo  incombente  per  la pubblica incolumita' nel centro abitato
del comune di Sorano;
  Vista la nota n. 8212 datata 12  novembre  1991  con  la  quale  il
comune di Sorano rappresenta la necessita' di urgenti interventi tesi
alla  salvaguardia  del  centro storico di Sorano quantificando in L.
2.000.000.000 il costo di risanamento dell'area;
  Ravvisata la  necessita',  in  considerazione  dei  limitati  fondi
disponibili,   di   consentire,   con  urgenza,  un  primo  immediato
intervento sul movimento franoso su citato,  teso  alla  eliminazione
del piu' incombente pericolo per la pubblica incolumita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le finalita' di  cui  in  premessa,  il  comune  di  Sorano  e'
autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle opere piu' urgenti
tese   all'eliminazione   del   pericolo   incombente   per  dissesto
idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato.