Art. 15.
  Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni  di
cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi  incaricati,  sono  esenti  da  imposte  di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni  forma  di  pubblicita'  per  l'emissione  dei nuovi titoli e'
esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita' e
da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa  relativa  si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
  Il  corrispettivo  per  le spedizioni postali dei nuovi titoli alle
sezioni di tesoreria provinciale sara', per quanto  dovuto,  regolato
dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355,
e  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n.
171.
  Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni  vigenti
in  materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in
carico delle scorte dei  titoli  di  debito  pubblico  e  dei  pieghi
valori.