Art. 2.
  Nell'allegato 2- ter al decreto ministeriale n. 97 dell'11  gennaio
1988  recante: "Norme transitorie per l'importazione dall'Austria dei
bovini riproduttori di razza Grigio Alpina e Pinzgau" il termine  del
1›  gennaio 1992, di cui ai punti 1 "Minimi produttivi dei soggetti e
delle ascendenti di razza Grigio Alpina" e 2 "Certificati genealogici
e relative indicazioni", e' prorogato al 1› gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 dicembre 1991
                                                   Il Ministro: GORIA