Art. 4.
La rilevazione sistematica delle informazioni contenute nella
scheda di dimissione ospedaliera e' finalizzata anche a sostituire la
rilevazione statistica dei ricoverati negli istituti di cura
attualmente operata attraverso il Mod. ISTAT/D/10.
Delle informazioni obbligatoriamente contenute nella scheda di
dimissione ospedaliera di cui al precedente articolo, le seguenti
costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale:
1) denominazione dell'ospedale di ricovero;
2) sesso;
3) data di nascita;
4) comune di nascita;
5) regione di appartenenza;
6) unita' sanitaria locale di iscrizione;
7) regime di ricovero;
8) data di ricovero;
9) tipo di ricovero;
10) motivo del ricovero;
11) traumatismi o intossicazioni;
12) reparto di dimissione;
13) area funzionale di dimissione;
14) data di dimissione o morte;
15) modalita' di dimissione;
16) diagnosi principale alla dimissione;
17) patologie concomitanti o complicanze della malattia
principale;
18) intervento chirurgico principale o parto;
19) altri interventi e procedure;
20) (in caso di ricovero in day-hospital) motivo del ricovero;
21) (in caso di ricovero in day-hospital) numero di giornate di
presenza.