Art. 3. S a n z i o n i 1. Il Ministro dei trasporti comunica al Ministro per la funzione pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le prescrizioni contenute nell'art. 2 della presente ordinanza. 2. L'inosservanza da parte del personale delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e' assoggettata alle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del comma 1 del presente articolo. Avverso il decreto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e' proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. In caso di inosservanza da parte del personale delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferme restando le sanzioni pecuniarie previste nel comma 2 del presente articolo, nei confronti del medesimo personale, si da' comunque avvio, nelle forme di rito, al procedimento disciplinare a carico del personale inadempiente ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.