Art. 3.
                           S a n z i o n i
  1. Il Ministro dei trasporti comunica al Ministro per  la  funzione
pubblica l'elenco nominativo del personale che non abbia osservato le
prescrizioni contenute nell'art. 2 della presente ordinanza.
  2.   L'inosservanza  da  parte  del  personale  delle  disposizioni
contenute nella presente  ordinanza  e'  assoggettata  alle  sanzioni
amministrative  pecuniarie ai sensi dell'art. 9 della legge 12 giugno
1990, n. 146.
  3. Le sanzioni di cui al comma 2  sono  irrogate  con  decreto  del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, sulla base delle comunicazioni
effettuate ai sensi del comma 1 del  presente  articolo.  Avverso  il
decreto  di  irrogazione  della sanzione amministrativa pecuniaria e'
proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti  della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4.   In   caso   di  inosservanza  da  parte  del  personale  delle
prescrizioni di  cui  alla  presente  ordinanza,  ferme  restando  le
sanzioni  pecuniarie  previste nel comma 2 del presente articolo, nei
confronti del medesimo personale, si da' comunque avvio, nelle  forme
di   rito,  al  procedimento  disciplinare  a  carico  del  personale
inadempiente ai fini dell'irrogazione  di  sanzioni  disciplinari  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146.