Art. 4.
                      C o m u n i c a z i o n i
  1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 12  giugno  1990,  n.
146, la presente ordinanza e' comunicata:
    a)  al  Ministro  dei  trasporti,  che  provvede immediatamente a
trasmettere copia dell'ordinanza medesima ai funzionari  responsabili
nell'ambito    dell'Amministrazione    dell'aviazione    civile   per
l'affissione nei luoghi di lavoro;
    b) alla  organizzazione  sindacale  FP/CGIL,  nella  persona  del
legale rappresentante;
    c)  alla  organizzazione  sindacale  FIT/CISL,  nella persona del
legale rappresentante;
    d) alla organizzazione sindacale UIL/Trasporti, nella persona del
legale rappresentante;
    e) all'ente RAI-TV,  nella  persona  del  legale  rappresentante,
affinche'  provveda,  ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge 12
giugno 1990, n. 146, a dare  notizia  nel  contenuto  della  presente
ordinanza mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.
  2.  La  Polizia  di  Stato  o  l'Arma  dei carabinieri cureranno la
comunicazione della presente ordinanza  mediante  consegna  di  copia
conforme di essa ai destinatari indicati sub a), b), c), d) ed e) del
comma 1 del presente articolo.