Art. 6.
  Il  Servizio  per  il  sistema  informativo  e  statistico e' cosi'
articolato:
Ufficio I.
  Predisposizione ed aggiornamento del programma di informatizzazione
del Ministero.
  Costituzione  e  gestione  delle  banche  dati  del   Ministero   -
Organizzazione  delle  funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle
ricerche - Sovrintendenza alle strutture  tecniche  preordinate  alla
trasmissione di dati ed informazioni - Proposte inerenti le priorita'
di trattamento delle informazioni.
  Realizzazione,    anche    mediante   apposite   convenzioni,   dei
collegamenti con centri di elaborazione  dati  di  amministrazioni  o
enti pubblici e privati.
Ufficio II.
  Svolgimento   dei   compiti   previsti   dall'art.  6  del  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  Assistenza specializzata al Servizio per il  personale  nell'ambito
delle attivita' di formazione e di aggiornamento.
  Verifica della funzionalita' dell'organizzazione del Ministero.