Art. 2.
  Per l'anno  1992  fatte  salve  le  esigenze  delle  Forze  armate,
possono,  in  relazione ai criteri stabiliti all'articolo precedente,
essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in  una  delle
sottoelencate posizioni:
   1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di
handicap  che  lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto
da mutilazione o  invalidita'  analoga  a  quelle  per  le  quali  e'
previsto  l'accompagnatore  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
   2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa
familiare,  anche  se  costituita  in   forma   societaria,   o   del
mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico
produttore  di  reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi
siano altri familiari, compresi tra  i  diciotto  e  i  sessant'anni,
esclusa  la  madre  vedova,  in  grado  di  condurre  l'azienda  o di
provvedere al sostentamento della famiglia;
   3) accertate difficolta'  familiari  o  economiche,  tenuto  anche
conto,  per quest'ultimo, di quanto indicato nel decreto ministeriale
di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986;
   4) minore  indice  di  idoneita'  somatico-funzionale  e/o  psico-
attitudinale,  secondo  quanto  previsto  dal decreto ministeriale 22
marzo 1990, n. 114.
  Qualora sia necessario ricorrere  ad  un  ordine  di  priorita'  le
posizioni sopra indicate hanno valore decrescente.