Art. 2. Per l'anno 1992 fatte salve le esigenze delle Forze armate, possono, in relazione ai criteri stabiliti all'articolo precedente, essere ammessi a dispensa gli arruolati che si trovino in una delle sottoelencate posizioni: 1) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 2) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purche' nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessant'anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia; 3) accertate difficolta' familiari o economiche, tenuto anche conto, per quest'ultimo, di quanto indicato nel decreto ministeriale di cui al n. 4 dell'art. 7 della legge n. 958/1986; 4) minore indice di idoneita' somatico-funzionale e/o psico- attitudinale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 1990, n. 114. Qualora sia necessario ricorrere ad un ordine di priorita' le posizioni sopra indicate hanno valore decrescente.