Art. 10. Procedimento per l'avocazione 1. Il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), e' sostituito dal seguente: "6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.". 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), e' aggiunto il seguente: " 6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.". _____ (a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo del relativo art. 70, come sostituito dall'art. 20 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, gia' modificato dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356, poi modificato dal presente articolo e dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, in corso di conversione in legge: "Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero) . - 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio. 6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati. 6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti".