Art. 10.
 
                    Procedimento per l'avocazione
  1.  Il  comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (a), e' sostituito dal seguente:
  "6. Quando il procuratore  nazionale  antimafia  o  il  procuratore
generale  presso  la  corte  di  appello  dispone  l'avocazione delle
indagini preliminari nei casi previsti dalla legge,  trasmette  copia
del   relativo   decreto   motivato   al  Consiglio  superiore  della
magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.".
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 del regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12 (a), e' aggiunto il seguente:
  "  6-bis.  Entro  dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di
avocazione, il procuratore della Repubblica interessato puo' proporre
reclamo al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di  cassazione.
Questi,  se  accoglie  il  reclamo,  revoca il decreto di avocazione,
disponendo la restituzione degli atti.".
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             (a)   Il   R.D.   n.   12/1941   approva   l'ordinamento
          giudiziario.  Si  trascrive  il testo del relativo art. 70,
          come sostituito dall'art. 20 del D.P.R. 22 settembre  1988,
          n.  449,  gia'  modificato dall'art. 4 del D.L. 9 settembre
          1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          novembre 1991, n. 356, poi modificato dal presente articolo
          e  dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, in corso
          di conversione in legge:
             "Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero) . - 1. Le
          funzioni  del  pubblico  ministero  sono  esercitate:   dal
          procuratore generale presso la corte suprema di cassazione,
          dai  procuratori  generali  presso le corti di appello, dai
          procuratori della  Repubblica  presso  i  tribunali  per  i
          minorenni,   dai  procuratori  della  Repubblica  presso  i
          tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso
          le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario
          di tribunale. Spettano  al  pubblico  ministero  presso  la
          pretura  le  funzioni  attribuite  dalla  legge al pubblico
          ministero  nella  materia  civile  trattata  dal   pretore.
          Restano  ferme  le  disposizioni  di cui al regio decreto 9
          luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne  le  attribuzioni
          del pretore nella materia dello stato civile.
             2.  Presso  le sezioni distaccate di corte di appello le
          funzioni   del   procuratore   generale   sono   esercitate
          dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.
             3.  I  titolari  degli  uffici  del  pubblico  ministero
          dirigono  l'ufficio  cui  sono  preposti,  ne   organizzano
          l'attivita'   ed   esercitano   personalmente  le  funzioni
          attribuite al pubblico ministero dal  codice  di  procedura
          penale  e  dalle  altre  leggi,  quando non designino altri
          magistrati addetti all'ufficio.  Possono  essere  designati
          piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati
          o della complessita' delle indagini o del dibattimento.
             4.   Nel  corso  delle  udienze  penali,  il  magistrato
          designato svolge le funzioni  del  pubblico  ministero  con
          piena  autonomia  e  puo'  essere  sostituito solo nei casi
          previsti  dal  codice  di  procedura  penale.  Il  titolare
          dell'ufficio   trasmette   al   Consiglio  superiore  della
          magistratura copia del provvedimento motivato  con  cui  ha
          disposto la sostituzione del magistrato.
             5.   Ogni   magistrato  addetto  ad  una  procura  della
          Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle  sue  funzioni,
          viene   comunque   a   conoscenza   di  fatti  che  possano
          determinare  l'inizio  dell'azione  penale  o  di  indagini
          preliminari,  puo'  segnalarli  per  iscritto  al  titolare
          dell'ufficio. Questi, quando non sussistono  i  presupposti
          per  la  richiesta di archiviazione e non intende procedere
          personalmente, provvede a designare per la trattazione  uno
          o piu' magistrati dell'ufficio.
          6.   Quando   il   procuratore  nazionale  antimafia  o  il
          procuratore generale presso la  corte  di  appello  dispone
          l'avocazione  delle  indagini preliminari nei casi previsti
          dalla legge, trasmette copia del relativo decreto  motivato
          al  Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori
          della Repubblica interessati.
           6-bis.   Entro   dieci   giorni   dalla   ricezione    del
          provvedimento   di   avocazione,   il   procuratore   della
          Repubblica interessato puo' proporre reclamo al procuratore
          generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie
          il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo  la
          restituzione degli atti".