Art. 13. Dotazione organica 1. Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato complessivamente di cento unita'. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia e' determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello. 2. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (a) , e' sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto. 3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione. 4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263 (b) . 5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e' aumentata complessivamente di 730 unita', di cui: a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria; b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario; c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo; d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali; e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera. 6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o piu' decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello. 7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessita' di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonche' alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (c). 9. Ove residui ancora una disponibilita' di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia. 10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalita' e con lo svolgimento dell'attivita' delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessita' del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, e' autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1 gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia. 11. L'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unita', non superiore a trentasei ore mensili. _____ (a) La legge n. 71/1991 reca norme sulla dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali. (b) Il D.P.R. n. 748/1972 reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Il quadro A della tabella IV riguarda la dotazione organica dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (c) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 321/1991 (Interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia) prevede che: "Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e' conferito mediante concorsi interni secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianita' nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge". Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), soprarichiamato, e' il seguente: "Art. 6 (Contingenti di qualifica). - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvedera' alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta".