Art. 13.
 
                         Dotazione organica
  1.  Il ruolo organico del personale della magistratura e' aumentato
complessivamente di cento unita'. La dotazione organica  dell'ufficio
della Direzione nazionale antimafia e' determinata, previo parere del
Consiglio  superiore  della magistratura, con decreto del Ministro di
grazia e giustizia. Con uno o piu' decreti del Ministro di  grazia  e
giustizia,  previo parere del Consiglio superiore della magistratura,
sono incrementate le piante organiche degli uffici di  procura  della
Repubblica  aventi  sede  nei  capoluoghi  di  distretto  di corte di
appello.
  2. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71  (a)  ,  e'
sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.
  3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
e' istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni
di magistrato di cassazione.
  4.   La   dotazione   organica  del  personale  dirigenziale  delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e'  aumentata  di  un  posto  di
primo  dirigente  assegnato  alla  Direzione  nazionale antimafia. Il
Ministro di grazia e  giustizia  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
proprio  decreto,  le necessarie variazioni al quadro A della tabella
IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 1  della  legge  8  agosto
1991, n. 263 (b) .
  5.  La  dotazione  organica  del  Ministero di grazia e giustizia -
Amministrazione giudiziaria  e'  aumentata  complessivamente  di  730
unita', di cui:
    a)  50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di
funzionario di cancelleria;
    b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo  professionale  di
assistente giudiziario;
    c)  200  nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di
dattilografo;
    d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo  professionale  di
conducente di automezzi speciali;
    e)  80  nella III qualifica funzionale - profilo professionale di
addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.
  6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono  determinate
le  piante  organiche  del  personale amministrativo ed ausiliario da
assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno  o
piu'  decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le
piante organiche del personale  amministrativo  ed  ausiliario  degli
uffici  di  procura  della  Repubblica  aventi sedi nei capoluoghi di
distretto di corte di appello.
  7. Per far  fronte  alle  straordinarie  e  urgenti  necessita'  di
provvista  del  personale  da  assegnare  agli uffici delle direzioni
distrettuali,  nonche'  alla  Direzione   nazionale   antimafia,   in
relazione  ai  maggiori  e  nuovi  compiti  connessi  alla lotta alla
criminalita'  organizzata,  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia e'
autorizzato, per ciascuno dei profili professionali  occorrenti,  nei
limiti  dei  posti  di  cui  al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei
concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati  non
anteriormente  ai  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto.
  8. Per i posti recati  in  aumento  nella  dotazione  organica  del
personale  delle  cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica
la disposizione di cui  all'articolo  5,  comma  2,  della  legge  16
ottobre 1991, n. 321 (c).
  9.  Ove  residui  ancora  una  disponibilita'  di posti in organico
rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di  grazia  e
giustizia  e'  autorizzato  a  provvedere alla copertura dei relativi
posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici  giorni
dall'espletamento  delle  procedure  di  cui  al  comma 7, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di  lavoro  connesse
con   il   perseguimento   delle   finalita'  e  con  lo  svolgimento
dell'attivita' delle direzioni antimafia, ove derivi la  inderogabile
necessita'  del  prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale
delle cancellerie e segreterie  giudiziarie  ivi  applicato  oltre  i
limiti  orari  stabiliti  dalla  vigente  disciplina  per  il  lavoro
straordinario, e' autorizzata in deroga  alla  vigente  normativa,  a
partire  dal 1› gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo
di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle
richieste  avanzate  da  ciascuna  direzione  distrettuale  e   dalla
Direzione nazionale antimafia.
  11. L'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro di grazia
e  giustizia  fino  al  limite  massimo,  per  ciascuna  unita',  non
superiore a trentasei ore mensili.
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             (a) La legge n. 71/1991 reca norme sulla dirigenza delle
          procure della Repubblica presso le preture circondariali.
             (b)  Il  D.P.R.  n.  748/1972  reca:  "Disciplina  delle
          funzioni  dirigenziali  nelle  amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo". Il quadro A  della  tabella
          IV  riguarda  la  dotazione  organica  dei  dirigenti delle
          cancellerie e segreterie giudiziarie.
             (c) Il comma 2  dell'art.  5  della  legge  n.  321/1991
          (Interventi  straordinari per la funzionalita' degli uffici
          giudiziari e per il  personale  dell'Amministrazione  della
          giustizia)  prevede  che:  "Il sessanta per cento dei posti
          disponibili a  seguito  delle  procedure  di  modifica  dei
          contingenti di qualifica e profilo, di cui all'art. 6 della
          legge  11  luglio  1980,  n.  312,  e'  conferito  mediante
          concorsi interni secondo le modalita' stabilite con decreto
          del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi  entro  tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative  sul piano nazionale. I suddetti posti sono
          riservati al personale  in  servizio  con  cinque  anni  di
          anzianita'  nella  qualifica  rivestita,  in  possesso  dei
          requisiti  richiesti  dal  relativo  bando  e  del  profilo
          professionale  a  cui intende accedere; sono comunque salve
          le  migliori  condizioni  previste  da  norme   riguardanti
          l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento
          dei  posti  disponibili  si  applica  anche in occasione di
          aumenti di organico che dovessero intervenire  nel  biennio
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge".
             Il testo dell'art. 6  della  legge  n.  312/1980  (Nuovo
          assetto   retributivo-funzionale  del  personale  civile  e
          militare dello Stato), soprarichiamato, e' il seguente:
             "Art. 6 (Contingenti di qualifica). -  Con  decreto  del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei
          mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
          di  concerto  con il Ministro del tesoro, previo parere del
          Consiglio  superiore  della  pubblica   amministrazione   e
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  saranno  determinate,
          in  attesa della legge di cui al primo comma del precedente
          art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui  al  secondo
          comma  dell'articolo  stesso,  le  dotazioni  organiche  di
          ciascuna qualifica e dei profili professionali  relativi  a
          ciascuna  qualifica  in  relazione ai fabbisogni funzionali
          delle varie amministrazioni.
             Con gli stessi criteri e procedure si  provvedera'  alle
          successive variazioni.
             Il   parere   del  Consiglio  superiore  della  pubblica
          amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali  si
          considerano  acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni
          dalla loro richiesta".