Art. 15. Norme transitorie 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.