Art. 15.
 
                          Norme transitorie
  1.  Le  disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera
b), 3, 4, 7, 8 e  12  si  applicano  solo  ai  procedimenti  iniziati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Il  Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla
nomina del procuratore nazionale antimafia e  dei  sostituti  addetti
alla  Direzione  nazionale  antimafia,  fissa  con proprio decreto la
data,  non  successiva  al  trentesimo  giorno  dall'emanazione   del
decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.