Art. 16.
 
                   Entrata in vigore ed efficacia
                     delle singole disposizioni
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  2.  Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma
1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto  a  decorrere
dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del decreto
previsto dall'articolo 15, comma 2.