Art. 2.
 
             Contrasti tra uffici del pubblico ministero
  1.  Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale sono inseriti
i seguenti:
    a) "Art. 54-bis  (Contrasti  positivi  tra  uffici  del  pubblico
ministero).  -  1.  Quando  il  pubblico ministero riceve notizia che
presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari  a  carico
della  stessa  persona  e per il medesimo fatto in relazione al quale
egli procede, informa ((  senza  ritardo  il  pubblico  ministero  di
questo  ufficio  )) richiedendogli la trasmissione degli atti a norma
dell'articolo 54 comma 1 (a) .
   2. Il pubblico ministero che ha ricevuto  la  richiesta,  ove  non
ritenga  di  aderire, informa il procuratore generale presso la corte
di appello ovvero, qualora appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
procuratore  generale  presso  la Corte di cassazione. Il procuratore
generale, assunte le necessarie informazioni, determina  con  decreto
motivato,  secondo  le  regole  sulla  competenza  del giudice, quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'  comunicazione
agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato
sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
  3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione
prevista  dal  comma  2,  uno  degli  uffici  del  pubblico ministero
provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54  comma
1 (a) .
  4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico  ministero  sono  comunque  utilizzabili nei casi e nei modi
previsti dalla legge.
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano  in  ogni  altro
caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.";
    b)  "Art.  54-ter (( (Contrasti tra pubblici ministeri in materia
di criminalita' organizzata). )) - 1. Quando  il  contrasto  previsto
dagli  articoli  54  (a)  e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati
nell'articolo 51  comma  3-bis  (a)  ,  se  la  decisione  spetta  al
procuratore  generale  presso la Corte di cassazione, questi provvede
sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al  procuratore
generale  presso  la  corte di appello, questi informa il procuratore
nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.".
   (a) Per  il  testo  dell'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale si veda il successivo art. 3. L'art. 54 del medesimo
codice di procedura penale, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 14
gennaio 1991, n. 12, e' cosi' formulato:
   "Art.  54  (Contrasti  negativi  tra pubblici ministeri). - 1.  Il
pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il
reato appartenga alla competenza di  un  giudice  diverso  da  quello
presso  cui  egli  esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli
atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
   2.  Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che
debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore
generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga  a  un
diverso  distretto,  il  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione. Il procuratore generale, esaminati  gli  atti,  determina
quale  ufficio  del  pubblico  ministero  deve  procedere  e  ne  da'
comunicazione agli uffici interessati.
   3.  Gli  atti  di  indagine  preliminare  compiuti   prima   della
trasmissione  o  della  designazione indicate nei commi 1 e 2 possono
essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
   3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni  altro
caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri".