Art. 3.
 
     Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
  1.  L'articolo  51  del  codice  di  procedura  penale (a) e' cosi'
modificato:
   a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  "  ((  Uffici  del
pubblico  ministero  -  Attribuzioni del procuratore della Repubblica
distrettuale )) ";
   b) nel comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Nei
casi   di  avocazione  previsti  dall'articolo  371-bis  (a)  ,  sono
esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.";
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale  (b)  ,
per  i  delitti  commessi  avvalendosi  delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis (b) ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i
delitti  previsti  dall'articolo  74  del  testo  unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (c)  ,
le   funzioni  indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono  attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del  capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
   3-ter.  Nei  casi  previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte  di
appello  puo',  per  giustificati motivi, disporre che le funzioni di
pubblico  ministero  per  il  dibattimento  siano  esercitate  da  un
magistrato  designato  dal  procuratore  della  Repubblica  presso il
giudice competente.".
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             (a) Si trascrive il testo dell'art.  51  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente articolo:
             "Art.  51  (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica  distrettuale).  -  1.  Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
               a)  nelle  indagini  preliminari e nei procedimenti di
          primo grado dai magistrati della procura  della  Repubblica
          presso il tribunale o presso la pretura;
               b)  nei  giudizi  di impugnazione dai magistrati della
          procura generale presso la Corte di  appello  o  presso  la
          Corte di cassazione.
             2. Nei casi i avocazione, le funzioni previste dal comma
          1  lettera  a) sono esercitate dai magistrati della procura
          generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione
          previsti dall'art. 371- bis, sono esercitate dai magistrati
          della Direzione nazionale antimafia.
             3. Le funzioni previste  dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio   del  pubblico  ministero  presso  il  giudice
          competente a norma del capo II del titolo I.
          3-bis.  Quando  si  tratta  di  procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-  bis  e  630
          del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni  previste  dal  predetto art. 416- bis ovvero al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990, n. 309, le
          funzioni indicate nel comma 1 lettera  a)  sono  attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente.
          3-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  3-bis,  se  ne  fa
          richiesta  il  procuratore  distrettuale,  il   procuratore
          generale  presso la corte di appello puo', per giustificati
          motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero  per
          il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
          dal   procuratore   della   Repubblica  presso  il  giudice
          competente".
             (b) Si trascrive il testo degli articoli 416- bis e  630
          del codice penale:
             "Art.  416-  bis  (introdotto dall'art. 1 della legge 13
          settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 36,  comma
          2,  della legge 19 marzo 1990, n. 55) (Associazione di tipo
          mafioso). - Chiunque fa parte di  un'associazione  di  tipo
          mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
          reclusione da tre a sei anni.
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione sono puniti per cio' solo, con la reclusione
          da quattro a nove anni.
             L'associazione  e'  di tipo mafioso quando coloro che ne
          fanno parte si avvalgono della forza di  intimidazione  del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
          concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi  pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri.
             Se  l'associazione  e'  armata  si applica la pena della
          reclusione da quattro a dieci anni nei  casi  previsti  dal
          primo  comma  e da cinque a quindici anni nei casi previsti
          dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno  la  disponibilita',  per  il   conseguimento   della
          finalita'  dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se  le  attivita'  economiche  di  cui   gli   associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei  confronti  del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate, che valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo   associativo  perseguono  scopi  corrispondenti  a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
             "Art. 630 (come  sostituito,  da  ultimo,  dall'articolo
          unico  della  legge 30 dicembre 1980, n. 894) (Sequestro di
          persona a scopo di estorsione). -  Chiunque  sequestra  una
          persona  alla  scopo di conseguire, per se' o per altri, un
          ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e'  punito
          con la reclusione da venticinque a trenta anni.
             Se   dal  sequestro  deriva  comunque  la  morte,  quale
          conseguenza non voluta dal reo, della persona  sequestrata,
          il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
             Se  il  colpevole  cagiona  la  morte del sequestrato si
          applica la pena dell'ergastolo.
             Al  concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,   si
          adopera  in  modo  che  il  soggetto  passivo riacquisti la
          liberta', senza che  tale  risultato  sia  conseguenza  del
          prezzo  della  liberazione,  si  applicano le pene previste
          dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto  passivo  muore,  in
          conseguenza  del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'
          della reclusione da sei a quindici anni.
             Nei confronti del concorrente che,  dissociandosi  dagli
          altri,  si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma
          precedente, per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia
          portata  a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente
          l'autorita' di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella
          raccolta  di  prove  decisive  per  l'individuazione  o  la
          cattura  dei  concorrenti,  la   pena   dell'ergastolo   e'
          sostituita  da  quella  della  reclusione da dodici a venti
          anni e le altre pene sono  diminuite  da  un  terzo  a  due
          terzi.
             Quando  ricorre  una  circostanza  attenuante, alla pena
          prevista dal secondo comma e' sostituita la  reclusione  da
          venti  a  ventiquattro  anni;  alla pena prevista dal terzo
          comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a  trenta
          anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
          applicare  per  effetto  delle  diminuzioni non puo' essere
          inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal  secondo
          comma,  ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
          comma.
             I limiti di pena preveduti nel comma precedente  possono
          essere   superati   allorche'   ricorrono   le  circostanze
          attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".
             (c) L'art. 74 del testo unico delle leggi in materia  di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza,  approvato  con  D.P.R.  n. 309/1990, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
          di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Quando  tre  o
          piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
          delitti tra quelli previsti  dall'art.  73,  chi  promuove,
          costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
          punito  per  cio'  solo  con  la reclusione non inferiore a
          venti anni.
             2. Chi  partecipa  all'associazione  e'  punito  con  la
          reclusione non inferiore a dieci anni.
             3.  La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
          di dieci o piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone
          dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
             4.  Se  l'associazione  e'  armata  la  pena,  nei  casi
          indicati dai commi 1 e  3,  non  puo'  essere  inferiore  a
          ventiquattro  anni  di  reclusione e, nel caso previsto dal
          comma 2, a dodici anni  di  reclusione.  L'associazione  si
          considera   armata   quando   i   partecipanti   hanno   la
          disponibilita' di  armi  o  materie  esplodenti,  anche  se
          occultate o tenute in luogo di deposito.
             5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui
          alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
             6.  Se  l'associazione  e'  costituita  per commettere i
          fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si  applicano  il
          primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
             7.  Le  pene  previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
          dalla meta' a  due  terzi  per  chi  si  sia  efficacemente
          adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
          all'associazione  risorse  decisive  per la commissione dei
          delitti.
             8. Quando in leggi e  decreti  e'  richiamato  il  reato
          previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
          abrogato  dall'art.    38,  comma  1, della legge 26 giugno
          1990, n. 162, il richiamo si intende riferito  al  presente
          articolo".
             Per   il   testo   delle   disposizioni  soprarichiamate
          consultare  il  predetto  testo   unico,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 255 del 31 ottobre 1990.