Art. 4.
 
                Legittimazione del pubblico ministero
                 nei procedimenti di corte di assise
  1.  Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (a), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "E'
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-bis e 328 comma
1-bis del codice (b)."
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             (a)   L'art.   238   delle   norme   di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          approvate con D.Lgs. n.    271/1989,  come  modificato  dal
          presente articolo, e' cosi' formulato:
             "Art.  238  (Individuazione del pubblico ministero e del
          giudice per le indagini  preliminari  nei  procedimenti  di
          assise).  -  1.  Per  i  reati di competenza della corte di
          assise le indagini preliminari sono svolte dal  procuratore
          della  Repubblica  presso  il tribunale individuato a norma
          degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi
          criteri  e'  individuato  il  giudice   per   le   indagini
          preliminari.  E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli
          51 comma 3- bis e 328 comma 1-bis del codice.
             2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma  1
          partecipa  al  dibattimento davanti alla corte di assise e,
          nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato
          davanti al giudice del dibattimento.
             3. Sono abrogati gli articoli  3  e  4  della  legge  24
          novembre 1951, n. 1324".
             (b)  Per  il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice
          di procedura penale si veda il precedente art.  3;  per  il
          testo  dell'art.   328, comma 1-bis, del medesimo codice si
          veda il successivo art. 12.