Art. 4. Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise 1. Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del codice (b)." _____ (a) L'art. 238 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, come modificato dal presente articolo, e' cosi' formulato: "Art. 238 (Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise). - 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri e' individuato il giudice per le indagini preliminari. E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1-bis del codice. 2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento. 3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951, n. 1324". (b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3; per il testo dell'art. 328, comma 1-bis, del medesimo codice si veda il successivo art. 12.