Art. 5. Direzione distrettuale antimafia 1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), e' inserito il seguente: "Art. 70- (( bis (Direzione distrettuale antimafia) . - 1. )) Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale (b) il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura. 2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto all'attivita' della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestivita' della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria. 3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice di procedura penale (b), i magistrati addetti alla direzione. 4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale antimafia.". _____ (a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario; per il testo vigente del relativo art. 70 si veda la nota (a) all'art. 10. (b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3.