Art. 5.
 
                  Direzione distrettuale antimafia
  1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a),
e' inserito il seguente:
  "Art.  70-  (( bis (Direzione distrettuale antimafia) . - 1. )) Per
la  trattazione  dei  procedimenti   relativi   ai   reati   indicati
nell'articolo  51  comma 3- bis del codice di procedura penale (b) il
procuratore della Repubblica presso il tribunale  del  capoluogo  del
distretto  costituisce,  nell'ambito  del  suo ufficio, una direzione
distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte
per la durata non inferiore a  due  anni.  Per  la  designazione,  il
procuratore  distrettuale  tiene  conto delle specifiche attitudini e
delle esperienze  professionali.  Della  direzione  distrettuale  non
possono   fare   parte  uditori  giudiziari.  La  composizione  e  le
variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio
superiore della magistratura.
  2. Il procuratore  distrettuale  o  un  suo  delegato  e'  preposto
all'attivita'   della   direzione  e  cura,  in  particolare,  che  i
magistrati  addetti  ottemperino   all'obbligo   di   assicurare   la
completezza   e   la   tempestivita'   della  reciproca  informazione
sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite  per
il  coordinamento  delle  investigazioni  e  l'impiego  della polizia
giudiziaria.
  3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa  per
l'esercizio  delle  funzioni  di pubblico ministero, nei procedimenti
riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3- bis del codice
di procedura penale (b), i magistrati addetti alla direzione.
  4. Salvo che nell'ipotesi di  prima  costituzione  della  direzione
distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito
il  procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella
composizione della direzione,  il  procuratore  distrettuale  informa
preventivamene il procuratore nazionale antimafia.".
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             (a)   Il   R.D.   n.   12/1941   approva   l'ordinamento
          giudiziario; per il testo vigente del relativo art.  70  si
          veda la nota (a) all'art. 10.
             (b)  Per  il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice
          di procedura penale si veda il precedente art. 3.