Art. 6.
 
                   Procuratore nazionale antimafia
  1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a),
e' inserito il seguente:
  "Art.   76-bis  ((  (Procuratore  nazionale  antimafia).  -  1.  ))
Nell'ambito della procura generale presso la Corte di  cassazione  e'
istituita la Direzione nazionale antimafia.
  2.  Alla  Direzione  e' preposto un magistrato avente qualifica non
inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che
hanno  svolto  anche  non  continuativamente,  per  un  periodo   non
inferiore  a  dieci  anni,  funzioni  di pubblico ministero o giudice
istruttore,  sulla   base   di   specifiche   attitudini,   capacita'
organizzative   ed   esperienze  nella  trattazione  di  procedimenti
relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel  ruolo  puo'
essere   valutata   solo   ove   risultino  equivalenti  i  requisiti
professionali.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con
la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della  legge  24
marzo  1958,  n. 195 (b). L'incarico ha durata di quattro anni e puo'
essere rinnovato una sola volta.
  4.  Alla  Direzione  sono  addetti,  con  funzione  di   sostituti,
magistrati  con  qualifica  non  inferiore  a quella di magistrato di
corte di appello, nominati sulla base  di  specifiche  attitudini  ed
esperienze   nella   trattazione   di   procedimenti   relativi  alla
criminalita' organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore
della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia.
  5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo'  essere
valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
  6.  Al  procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni
previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura  penale  (c).
".
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             (a)   Il   R.D.   n.   12/1941   approva   l'ordinamento
          giudiziario.
             (b) Il terzo comma dell'art. 11 della legge n.  195/1958
          (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
          superiore  della magistratura), come sostituito dall'art. 3
          della legge 3 gennaio 1981, n. 1, poi modificato  dall'art.
          32  del  D.P.R.  22 ottobre 1988, n. 449, prevede che: "Sul
          conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pre-
          tore dirigente nelle preture aventi sede nel  capoluogo  di
          circondario  e  di  procuratore  della Repubblica presso le
          stesse  preture,  il  Consiglio   delibera   su   proposta,
          formulata   di  concerto  col  Ministro  per  la  grazia  e
          giustizia, di una  commissione  formata  da  sei  dei  suoi
          componenti,  di  cui  quattro  eletti  dai magistrati e due
          eletti dal Parlamento".
             (c)  Per  il  testo  dell'art.  371-  bis  del codice di
          procedura penale si veda il successivo art. 7.