Art. 6. Procuratore nazionale antimafia 1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), e' inserito il seguente: "Art. 76-bis (( (Procuratore nazionale antimafia). - 1. )) Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione e' istituita la Direzione nazionale antimafia. 2. Alla Direzione e' preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (b). L'incarico ha durata di quattro anni e puo' essere rinnovato una sola volta. 4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. 5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura penale (c). ". _____ (a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario. (b) Il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, poi modificato dall'art. 32 del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449, prevede che: "Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pre- tore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento". (c) Per il testo dell'art. 371- bis del codice di procedura penale si veda il successivo art. 7.