Art. 8. Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello 1. Il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale (a) e' sostituito dal seguente: "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi' con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale (b) quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 (a) e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.". ____ (a) Si trascrive il testo dell'art. 372 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo (il comma 1- bis era stato introdotto dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356): "Art. 372 (Avocazione delle indagini). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilita' del magistrato designato non e' possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione; b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettere a), b), d), e). 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresi' con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati". Per il testo dell'art. 371 del medesimo codice si veda la nota (a) all'art. 1. (b) Gli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 e 422 del codice penale riguardano i delitti di: associazione con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15); attentato per finalita' terroristiche o di eversione (art. 280, nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15); devastazione, saccheggio e strage (art. 285); guerra civile (art. 286); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191); cospirazione politica mediante associazione (art. 305); formazione e partecipazione a banda armata (art. 306); associazione per delinquere (art. 416); strage (art. 422).