Art. 8.
 
                 Avocazione del procuratore generale
                     presso la corte di appello
 1.  Il  comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale
(a) e' sostituito dal seguente:
  "1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte
le necessarie informazioni, dispone  altresi'  con  decreto  motivato
l'avocazione  delle indagini preliminari relative ai delitti previsti
dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis,  305,  306,  416  nei
casi  in  cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice
penale (b) quando, trattandosi di  indagini  collegate,  non  risulta
effettivo  il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371
comma 1 (a) e non hanno dato esito le riunioni per  il  coordinamento
disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri
procuratori generali interessati.".
____
             (a)  Si  trascrive  il testo dell'art. 372 del codice di
          procedura penale, come modificato dal presente articolo (il
          comma 1- bis era stato introdotto dall'art. 3  del  D.L.  9
          settembre  1991,  n.  292,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 1991, n. 356):
             "Art.  372  (Avocazione  delle  indagini).   -   1.   Il
          procuratore generale presso la corte di appello dispone con
          decreto  motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie
          informazioni,  l'avocazione  delle   indagini   preliminari
          quando:
               a)    in    conseguenza    dell'astensione   o   della
          incompatibilita' del magistrato designato non e'  possibile
          provvedere alla sua tempestiva sostituzione;
               b)  il  capo  dell'ufficio  del  pubblico ministero ha
          omesso  di  provvedere  alla  tempestiva  sostituzione  del
          magistrato  designato  per  le  indagini  nei casi previsti
          dall'art. 36, comma 1, lettere a), b), d), e).
          1-bis. Il procuratore generale presso la corte di  appello,
          assunte  le  necessarie  informazioni, dispone altresi' con
          decreto motivato l'avocazione  delle  indagini  preliminari
          relative  ai  delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280,
          285, 286, 289-bis,  305,  306,  416  nei  casi  in  cui  e'
          obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale
          quando,  trattandosi  di  indagini  collegate,  non risulta
          effettivo  il   coordinamento   delle   indagini   previste
          dall'art.  371  comma  1 e non hanno dato esito le riunioni
          per il coordinamento disposte o  promosse  dal  procuratore
          generale  anche  d'intesa  con  altri  procuratori generali
          interessati".
             Per il testo dell'art. 371 del medesimo codice  si  veda
          la nota (a) all'art. 1.
             (b)  Gli  articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305,
          306, 416 e 422 del codice penale riguardano i delitti di:
              associazione con finalita' di terrorismo e di eversione
          dell'ordine democratico (art. 270-bis, aggiunto dall'art. 3
          del  D.L.  15  dicembre  1979,  n.  625,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15);
              attentato  per  finalita'  terroristiche o di eversione
          (art. 280, nel testo introdotto dall'art.  2  del  D.L.  15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15);
              devastazione, saccheggio e strage (art. 285);
              guerra civile (art. 286);
              sequestro  di  persona  a  scopo  di  terrorismo  o  di
          eversione (art.  289-bis, aggiunto dall'art. 2 del D.L.  21
          marzo  1978,  n.  59,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 maggio 1978, n. 191);
              cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
              formazione e partecipazione a banda armata (art. 306);
              associazione per delinquere (art. 416);
              strage (art. 422).