IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  405,  il
quale  dispone  che "A decorrere dall'anno 1991 fino alla definizione
del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione  di
cui  alla  lettera  b) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a
L. 24.000 per ciascun figlio";
  Visto l'art. 2, comma 4, del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.
417,  in  corso di conversione, il quale stabilisce - cosi' come gia'
disposto nei precedenti decreti-legge, non convertiti, 1› marzo 1991,
n. 62; 3 maggio 1991, n. 140; 2 luglio 1991, n. 196; 13 agosto  1991,
n.  285;  31  ottobre  1991, n.   348 - che la disposizione di cui al
citato comma 2 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve
intendersi applicabile anche ai fini del computo della  riduzione  di
cui  al  comma  3  dell'art.  12  del  suddetto testo unico e prevede
l'emissione di un decreto del Ministro delle finanze per stabilire le
relative modalita' di applicazione;
  Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'elevazione di L. 24.000 per ciascun figlio, prevista dall'art. 5,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per l'anno  1991  deve
essere  operata sugli importi gia' stabiliti, per la detrazione per i
figli minori di eta' spettante per lo  stesso  anno,  con  l'art.  2,
lettera  b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
- serie generale - n. 228 del 29 settembre 1990.
  La  detrazione  per  figli  minori di eta' spetta, per l'anno 1992,
secondo gli importi gia'  fissati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 230 del  1›  ottobre
1991,   essendosi   gia'   tenuto  conto  nella  loro  determinazione
dell'elevazione di cui all'art. 5, comma 2, della legge  n.  405  del
1990.