Art. 5.
  1.  Le  imposte  non  versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno
riscosse  senza  aggravio  di  interessi  ed  altri  oneri   mediante
versamento  rateale  in  sei mesi a decorrere dal 1› luglio 1992. Con
decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita'  di
recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti
le relative dichiarazioni.
  2.  Non  si fara' comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme
corrisposte  nonostante  la  sospensione  dei  termini  di  cui  agli
articoli 3 e 4.