Art. 5. 1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1 luglio 1992. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita' di recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti le relative dichiarazioni. 2. Non si fara' comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli 3 e 4.