IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato che la Direzione  generale  del  debito  pubblico  cura
normalmente  operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi
rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto  1966,  n.  651,
nonche'  operazioni  di investimenti di capitali in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite quote dei  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire  maggiore
speditezza   nel   predetto   servizio,   rendendolo,  nel  contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 1› febbraio 1992 verranno  in  scadenza  i  buoni  del
Tesoro  poliennali  9,25%  emessi con decreto ministeriale 23 gennaio
1987 (Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1987) ed  i  buoni  del
Tesoro  poliennali  11%,  emessi  con decreto ministeriale 27 gennaio
1988 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1988);
  Visto  il  proprio  decreto  18  dicembre  1991,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991, con il quale e' stata
disposta  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali 12% - 1› gennaio 1992/2002;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  seconda  tranche  dei predetti buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1› gennaio 1992/2002, da destinare a  sottoscrizioni
in  contanti  e,  per  quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati
buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, nominativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1› gennaio 1992/2002, per un importo di  lire  4.000
miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,85%
ed  alle  medesime  altre condizioni e modalita' previste dal decreto
ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 23 dicembre 1991.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile di L.  1.672.200.000,  da  destinare  al  rinnovo  dei
B.T.P. 9,25% e 11%, di scadenza 1› febbraio 1992, nominativi.
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art.
17  del  predetto  decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante
l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile  in  due
semestralita' posticipate, il 1› luglio ed il 1› gennaio di ogni anno
di durata del prestito.
  I  possessori  di  soli buoni del Tesoro poliennali 9,25% e 11%, di
scadenza 1› febbraio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere
il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore
in  applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza   degli
interessi dal 1› gennaio 1992.