Art. 12.
  Il 4 febbraio 1992 la Banca d'Italia provvedera' a  versare  presso
la  sezione  di  tesoreria  provinciale  di Roma, il controvalore del
capitale nominale dei buoni assegnati al  prezzo  di  aggiudicazione,
costituito,  come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del
"prezzo  fisso  di  emissione"  e  dell'importo   del   "diritto   di
sottoscrizione",  unitamente  al  rateo  di  interesse  del 12% annuo
dovuto allo Stato, al netto, per trentatre giorni.
  La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascera',  per  detti
versamenti,  separate  quietanze  di entrata al bilancio dello Stato:
per l'importo relativo al "prezzo fisso  di  emissione",  per  quello
relativo  al  "diritto  di  sottoscrizione"  e per quello relativo ai
dietimi di interesse dovuti, al netto.