Art. 13.
  La Banca d'Italia indichera' alla  Direzione  generale  del  debito
pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento
dei  buoni  sottoscritti,  i  quantitativi  per  taglio  dei buoni al
portatore da spedire alle singole sezioni di  tesoreria  provinciale,
per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.
  La  consegna  dei  buoni  al  portatore avra' inizio dalla data che
sara'  resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale.